Elementi di prova di altro procedimento utilizzabili ai fini del sequestro preventivo

Pubblicato il 21 ottobre 2011 Nell'ambito della responsabilità degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231, anche gli elementi di prova provenienti da altri procedimenti e non ancora acquisiti in dibattimento possono essere utilizzati per fondare l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti dei beni dell'azienda.

Come accade, infatti, ai fini della valutazione di legittimità delle misure cautelati personali, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti da atti di altri procedimenti ed indipendentemente dalla circostanza che siano state osservate le condizioni stabilite nell'articolo 238 del Codice di procedura penale.

Sulla scorta di detto principio la Corte di cassazione, con la sentenza n. 37024 del 14 ottobre 2011, ha accolto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto l'istanza di sequestro preventivo per equivalente chiesta nei confronti di una grande azienda coinvolta in una maxi inchiesta sui rifiuti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy