Elenchi nominativi braccianti agricoli anno 2014

Pubblicato il 23 gennaio 2015 Per il riconoscimento, per l’anno 2014,del beneficio di cui all’articolo 1, comma 65, Legge n. 247/2007 - ovvero dell’aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ai fini previdenziali ed assistenziali, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 102/04 - il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. (si ricorda che il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari).

Stante quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 9 del 22 gennaio 2015, ha comunicato che le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea utilizzando il fac-simile allegato alla circolare stessa.

La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 6 febbraio 2014, per dar modo alle Sedi dell'Istituto di procedere alla validazione delle domande entro il 16 febbraio 2015.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense, ecco i bandi 2026: requisiti, scadenze e novità

30/04/2026

Validità dei seminari per aggiornamento RSPP: chiarimenti dal Ministero

30/04/2026

Decreto Lavoro 2026: isopensione con anticipo a 7 anni fino al 2029

30/04/2026

CCNL Vetro industria. Tabelle retributive rinnovo 2026-2028

30/04/2026

Precompilata 2026, dichiarazione online con dati CU aggiornati

30/04/2026

Superbonus, chiarimenti sulla detraibilità delle spese del general contractor

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy