Elezione domicilio non sottoscritta è nulla

Pubblicato il 28 giugno 2016

Condanna va revocata

La dichiarazione o elezione di domicilio ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria sono nulle qualora il verbale medesimo non risulti sottoscritto dall’indagato, mancando, in tal caso, il dato formale e la concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante.

L’elezione di domicilio, infatti, è un atto personalissimo dell’indagato che non ammette equipollenti.

La stessa deve essere integrata da una consapevole ed esplicita manifestazione di volontà della persona che la effettua, volontà il cui primo e rilevante indice dimostrativo non può che essere costituito dalla sottoscrizione del documento che tale volontà contiene ed esteriorizza.

Incolpevole mancata conoscenza processo

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 26631 depositata il 27 giugno 2016 e con la quale è stato accolto il ricorso avanzato da un soggetto, condannato in primo grado in un processo penale, il quale si doleva di essere venuto a conoscenza del provvedimento di condanna solo casualmente, in occasione di un controllo effettuato presso l’ufficio delle esecuzioni penali.

Il ricorrente aveva dedotto di non aver saputo dell’avvio del procedimento penale a suo carico né della relativa sentenza in quanto le notifiche processuali erano state effettuate presso il difensore d’ufficio, sebbene lo stesso non avesse mai dichiarato di voler eleggere domicilio presso detto difensore.

Accolta, dunque, dalla Suprema corte la deduzione del medesimo circa la sua incolpevole mancata conoscenza del processo derivante dall’invalidità dell’elezione di domicilio, rilevabile dalla mancata sottoscrizione del relativo verbale redatto dalla polizia giudiziaria, sulla scorta del quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore d’ufficio a lui assegnato.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, la ritenuta elezione di domicilio presso quest'ultimo doveva ritenersi tamquam non esset, in quanto non esplicitamente proveniente dall’indagato e non effettuata con le modalità stabilite dall’articolo 162 del Codice di procedura penale.

Il rifiuto di firmare il verbale, difatti, doveva intendersi come rifiuto all’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio assegnatogli.

In definitiva, la decisione di condanna è stata revocata - con sospensione dell’esecuzione - in quanto l’imputato "non aveva avuto conoscenza del processo non per sua colpa".

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