Una volta avviate le elezioni delle RSU e costituito il Comitato elettorale, l’organizzazione sindacale promotrice non può revocare o sospendere unilateralmente la procedura.
Il datore di lavoro deve garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, pena la configurazione di una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12815 del 5 maggio 2026, ha affrontato una questione in materia di diritto sindacale relativa alla possibilità, per l’organizzazione sindacale che ha indetto le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), di revocare o sospendere la procedura elettorale dopo il suo avvio.
La decisione chiarisce il ruolo del Comitato elettorale, i limiti dei poteri delle organizzazioni sindacali e gli obblighi del datore di lavoro durante lo svolgimento delle elezioni RSU ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994.
La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione nasce dalla procedura di rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) avviata presso una società privata da una organizzazione sindacale firmataria dell’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994.
Dopo l’indizione delle elezioni RSU, la stessa organizzazione sindacale comunicava la revoca della procedura elettorale. Nel frattempo, tuttavia, un’altra organizzazione sindacale aveva già presentato la propria lista di candidati secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale e il Comitato elettorale risultava regolarmente costituito.
A seguito della comunicazione di revoca, la società datrice di lavoro riteneva decaduta la RSU e interrompeva gli adempimenti necessari allo svolgimento delle elezioni sindacali.
In particolare, il datore di lavoro non forniva al Comitato elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e non metteva a disposizione i locali necessari per l’organizzazione dei seggi elettorali.
L’organizzazione sindacale che aveva presentato la lista dei candidati proponeva quindi ricorso ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970, sostenendo che il comportamento aziendale integrasse una condotta antisindacale idonea a ostacolare il regolare svolgimento delle elezioni RSU.
Il Tribunale di Firenze aveva accolto il ricorso dell'organizzazione sindacale con sentenza successivamente confermata anche dalla Corte d’Appello di Firenze.
La società datrice di lavoro aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la legittimità della sospensione della procedura elettorale RSU e l’assenza di una condotta antisindacale.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando integralmente le decisioni di merito.
Con la sentenza n. 12815/2026, in particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994 riconosce alle organizzazioni sindacali il potere di indire le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), ma non attribuisce alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale una volta che la competizione sia stata avviata.
Secondo i giudici di legittimità, l’avvio delle elezioni RSU comporta il trasferimento delle competenze organizzative al Comitato elettorale, organo incaricato di gestire tutte le fasi della consultazione fino alla proclamazione dei risultati finali.
La Suprema Corte valorizza inoltre il principio costituzionale di pluralismo sindacale: la partecipazione di più organizzazioni sindacali alla procedura elettorale impedisce infatti che il sindacato promotore possa interrompere unilateralmente il procedimento dopo la presentazione delle liste da parte di altri soggetti legittimati.
La sentenza precisa inoltre che il datore di lavoro deve collaborare con il Comitato elettorale, fornendo gli strumenti necessari allo svolgimento delle elezioni, e non può bloccare la procedura sulla base della sola richiesta di una organizzazione sindacale.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la società datrice di lavoro aveva omesso di fornire il supporto necessario allo svolgimento delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Il datore di lavoro, in tale contesto, non aveva consegnato al Comitato elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e non aveva individuato i locali destinati all’installazione dei seggi elettorali.
Secondo la Corte, tali omissioni avevano impedito il regolare svolgimento della procedura elettorale.
Per questo motivo, la sentenza ha confermato la natura antisindacale del comportamento datoriale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970, poiché la società aveva ostacolato concretamente l’attività sindacale e la competizione elettorale RSU.
Con la sentenza n. 12815/2026, in conclusione, la Corte di Cassazione formula un principio di diritto destinato a incidere in modo significativo sulla disciplina delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
I giudici affermano infatti che l’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994 non attribuisce all’organizzazione sindacale che ha avviato la procedura elettorale alcun potere di revoca o sospensione delle elezioni una volta iniziata la competizione tra le liste.
Difatti, dopo l’avvio della procedura e la costituzione del Comitato elettorale, la gestione delle elezioni RSU esce dalla disponibilità esclusiva del sindacato promotore.
Il principio di diritto espresso dalla sentenza stabilisce quindi che:
"In tema di elezione delle RSU, l’Accordo Interconfederale 27.7.1994 non consente alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione elettorale".
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