È incostituzionale escludere automaticamente gli stranieri dalle procedure di emersione del lavoro irregolare sulla sola base di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen, quando questa derivi esclusivamente da ingresso o soggiorno irregolare.
La segnalazione SIS non può costituire causa ostativa automatica, essendo necessaria una valutazione concreta e individuale della posizione dello straniero.
Con la sentenza n. 6 depositata il 22 gennaio 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina delle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, nella parte in cui preclude automaticamente l’accesso all’emersione ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per il solo ingresso o soggiorno irregolare.
La decisione chiarisce i limiti di utilizzabilità della segnalazione Schengen quale causa ostativa alla regolarizzazione.
La procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari
L’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto una procedura straordinaria finalizzata all’emersione dei rapporti di lavoro irregolari in determinati settori produttivi. La norma consente, in presenza di specifici requisiti, la regolarizzazione della posizione lavorativa e di soggiorno di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale, seppure privi di un valido titolo.
Il comma 10 individua una serie di cause ostative, tra cui, alla lettera b), la segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
La segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen
Il Sistema d’informazione Schengen è uno strumento di cooperazione tra Stati membri volto a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area Schengen. Le segnalazioni possono essere fondate sia su profili di pericolosità, sia su violazioni delle norme in materia di ingresso e soggiorno, come nel caso di un divieto amministrativo di rientro.
La questione trae origine da un giudizio amministrativo nel quale un cittadino straniero aveva impugnato il diniego della Questura al rilascio del permesso di soggiorno richiesto nell’ambito della procedura di emersione. Il diniego era stato fondato esclusivamente sulla presenza di una segnalazione SIS, ritenuta automaticamente ostativa.
Il Consiglio di Stato, investito dell’appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, evidenziando l’impossibilità per l’amministrazione di svolgere qualsiasi valutazione in concreto.
Nel caso specifico, la segnalazione risultava inserita da un altro Stato membro per mero ingresso irregolare, senza che emergessero elementi di pericolosità per l’ordine o la sicurezza pubblica. Ciò ha rafforzato il dubbio circa la ragionevolezza dell’automatismo previsto dalla norma censurata.
Il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione
Secondo il giudice rimettente, la disposizione viola l’articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo. Da un lato, risulta irragionevole, poiché contraddice la finalità stessa della disciplina di emersione, che mira a regolarizzare situazioni di irregolarità già esistenti. Dall’altro lato, determina una disparità di trattamento, consentendo l’accesso all’emersione agli stranieri entrati irregolarmente direttamente in Italia e negandolo a coloro che abbiano transitato da un altro Stato Schengen.
Il rapporto con il diritto dell’Unione europea
Sono stati inoltre richiamati gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla normativa europea e convenzionale sul SIS, che non impone un automatismo ostativo, ma richiede una valutazione individuale dei casi.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondate le censure riferite all’articolo 3 della Costituzione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 nella parte in cui esclude dalle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso o soggiorno.
Secondo la Corte, tale previsione risulta irragionevole, poiché contraddice la ratio della disciplina di emersione, finalizzata a consentire la regolarizzazione di stranieri già presenti irregolarmente sul territorio nazionale, e determina una disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente identiche.
Nel motivare la decisione, la Corte ha inoltre escluso che la segnalazione Schengen possa assumere valore automaticamente preclusivo.
Alla luce della disciplina europea vigente, in particolare del regolamento (UE) 2018/1861, gli Stati membri sono tenuti a svolgere una valutazione individuale e concreta della posizione dello straniero, previa consultazione con lo Stato che ha inserito la segnalazione, al fine di accertare se la presenza dell’interessato costituisca una minaccia effettiva per l’ordine o la sicurezza pubblica.
La decisione incide direttamente sulle procedure di emersione pendenti e offre un parametro interpretativo anche per la revisione di dinieghi fondati esclusivamente sulla segnalazione SIS. Le amministrazioni sono ora chiamate a superare ogni automatismo e a motivare i provvedimenti sulla base di una valutazione sostanziale della posizione dello straniero.
La sentenza n. 6 del 2026 rappresenta un intervento di sistema che rafforza i principi di ragionevolezza ed eguaglianza, riaffermando la centralità della valutazione individuale nel diritto dell’immigrazione.
La Corte costituzionale chiarisce che la cooperazione Schengen non può tradursi in un meccanismo rigido e indiscriminato, soprattutto quando è in gioco una disciplina, come quella dell’emersione, orientata alla regolarizzazione e all’inclusione giuridica e lavorativa.
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