Emissione di fatture per operazioni inesistenti. Fatti di elusione fiscale come indizi

Pubblicato il 09 maggio 2013 Con la sentenza n. 19708 dell’8 maggio 2013, la Suprema corte di Cassazione ha confermato la decisione di condanna per concorso nel reato di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti, impartita nei gradi precedenti in capo ad un professionista.

La difesa di quest’ultimo si era opposta all’imputazione sostenendo che l’emissione delle fatture da parte del professionista non potesse integrare il reato contestato, ma, eventualmente, un'elusione fiscale.

Diversa la posizione dei giudici di legittimità, i quali hanno evidenziato l’assoluta tipicità che caratterizza la fattispecie dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti rispetto al fenomeno dell'elusione fiscale; quest’ultimo – sottolinea la Suprema corte - si contraddistingue per l'effettività delle operazioni negoziali o degli altri comportamenti diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.

Senza dubbio, comunque, “anche i fatti di elusione fiscale possono assumere valore indiziario in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti”. Era da ritenere corretta, pertanto, la valutazione operata sul punto dai giudici di merito nel caso in esame.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy