Ente responsabile del reato a danno dello Stato commesso nel proprio interesse o vantaggio

Pubblicato il 11 luglio 2015

Nel testo della sentenza n. 29512 depositata il 10 luglio 2015, la Corte di cassazione offre una esaustiva disamina della disciplina applicabile in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ricordando come, dal sistema delineato dal Decreto legislativo n. 231/2001, l’ente è responsabile ove la pubblica accusa provi che il soggetto che ricopre posizioni apicali o subordinate abbia commesso il reato presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.

In dette ipotesi, se la prova non viene data o fallisce, l’ente, anche se non ha adottato alcun modello organizzativo e di gestione idonei a prevenire reati, non può essere ritenuto responsabile di alcunché.

Per contro, se la prova viene fornita, l’unico modo per l’ente di sfuggire alla declaratoria di responsabilità per il reato presupposto, è quello di dimostrare di aver adottato un modello di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati.

E detti criteri ascrittivi della responsabilità da reato degli enti – continua la Seconda sezione penale di Cassazione - devono essere intesi come concorrenti ma comunque alternativi.

L’interesse, in particolare, va inteso come proiezione finalistica dell’azione da valutarsi ex ante; il vantaggio, invece, va apprezzato come potenziale ed effettiva utilità anche di carattere non patrimoniale ed accertabile in modo oggettivo, da valutarsi ex post.

Finanziamento statale per energia rinnovabile malversato a vantaggio dell’ente, sanzioni da confermare

Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano applicato, nei confronti di una Srl, una ingente sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione interdittiva dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, nonché la confisca di tutti i beni di proprietà della società già sottoposti a sequestro preventivo oltre a quelli, già sequestrati, di proprietà dell’amministratore unico dell’ente per il quale si era proceduto separatamente e che aveva patteggiato per i reati di truffa, falso e malversazione ai danni dello Stato.

Ciò, in un contesto in cui il giudizio di responsabilità si fondava sul fatto che la società, a mezzo de proprio amministratore, aveva percepito un finanziamento per l’esecuzione di progetti di investimento relativi alla realizzaizone di un impianto di energia da fonte rinnovabile, riscuotendo la prima tranche di esso, pari a due milioni e mezzo di euro, senza che la stessa fosse stata mai impiegata per la realizzazione del progetto medesimo, quanto piuttosto malversata a tutto vantaggio dell’amministratore unico e della Srl.

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