In data 18 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato la versione definitiva delle "Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore", aggiornando il precedente documento del dicembre 2020, al termine della consultazione pubblica conclusasi il 28 gennaio 2026.
Il nuovo testo interviene su ambiti specifici dell’attività di vigilanza, precisando contenuti, modalità operative e poteri dell’organo di controllo negli enti del Terzo settore (ETS), in attuazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). L’aggiornamento si colloca in una fase di consolidamento della riforma, caratterizzata dall’entrata a regime delle disposizioni fiscali e dall’evoluzione delle modalità di controllo sugli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il documento dedica particolare attenzione alla vigilanza su Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) e rafforza il ruolo dell’organo di controllo quale presidio della corretta gestione e del rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le Norme definiscono un quadro organico di best practice professionali, con rilevanza deontologica per i dottori commercialisti, pur potendo essere adottate da tutti i componenti dell’organo di controllo, anche non iscritti all’Albo.
Le Norme disciplinano in modo sistematico le principali aree relative alla nomina, indipendenza e cessazione dei componenti, al funzionamento dell’organo, ai doveri di vigilanza (compresi bilancio, whistleblowing, patrimonio minimo e scioglimento), alla partecipazione agli organi sociali, ai poteri ispettivi e ai rapporti con revisori e altri organi di controllo, nonché agli strumenti di reazione a irregolarità e al contenuto delle relazioni all’assemblea e nel bilancio sociale.
Le Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore trovano il proprio fondamento nell’articolo 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), disposizione che disciplina funzioni, composizione e obblighi dell’organo di controllo negli ETS. La struttura dei compiti attribuiti richiama, per impostazione sistematica, le funzioni di vigilanza previste dall’articolo 2403 del Codice civile per il collegio sindacale delle società non quotate.
Accanto a tali compiti, la normativa del Terzo settore prevede obblighi ulteriori e specifici, connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni speciali del Codice e all’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le Norme pubblicate il 18 febbraio 2026 recepiscono questa duplice dimensione, integrando i principi generali di vigilanza societaria con le peculiarità proprie degli enti del Terzo settore.
Il documento si configura come un corpus autonomo, articolato secondo un’impostazione principles based, che richiede un’applicazione proporzionata alla dimensione, alla complessità organizzativa e alle caratteristiche dell’ente. Le disposizioni assumono rilievo deontologico per i dottori commercialisti, pur potendo costituire riferimento operativo per tutti i componenti dell’organo di controllo.
La prima area disciplinata dalle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore riguarda le regole di costituzione e di permanenza in carica dell’organo di controllo, con particolare riguardo a:
Queste disposizioni mirano a garantire che l’organo di controllo sia adeguatamente qualificato, indipendente e stabile nel tempo, presupposti essenziali per un’efficace attività di vigilanza sugli ETS.
La parte centrale delle Norme è dedicata ai doveri di vigilanza dell’organo di controllo, che costituiscono il nucleo essenziale dell’incarico ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
L’attività di vigilanza deve essere svolta secondo criteri di professionalità, continuità e proporzionalità, tenendo conto della dimensione, della complessità organizzativa e delle attività concretamente esercitate dall’ente.
In particolare, l’organo di controllo è chiamato a verificare:
Le Norme rafforzano inoltre l’attività di monitoraggio in ambiti specifici, tra cui:
Il sistema delineato dal CNDCEC configura un modello di vigilanza integrata, nel quale l’organo di controllo non si limita a una verifica formale degli adempimenti, ma è chiamato a valutare in modo sostanziale la coerenza tra struttura organizzativa, gestione operativa e missione statutaria dell’ente.
Tra le novità di maggiore rilievo figura l’inserimento espresso del whistleblowing nel perimetro dell’attività di vigilanza. Al ricorrere dei presupposti dimensionali previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l’organo di controllo è tenuto a verificare non soltanto l’adozione formale del canale interno di segnalazione, ma anche la sua effettiva funzionalità.
La verifica deve riguardare, in particolare:
Le Norme confermano l’obbligo di un flusso informativo periodico e strutturato tra organo di controllo, revisore legale (se nominato) e organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (se presente).
Il coordinamento assume particolare rilievo negli enti soggetti a revisione legale o dotati di un modello di organizzazione e controllo, al fine di evitare sovrapposizioni, assicurare coerenza nel sistema dei controlli e valorizzare le risultanze delle rispettive attività di verifica.
Le Norme rafforzano in modo significativo la vigilanza sulla conservazione del patrimonio minimo negli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica. In caso di riduzione durevole del patrimonio netto superiore a un terzo rispetto al minimo legale, l’organo di controllo è tenuto a intervenire tempestivamente, sollecitando l’organo amministrativo ad adottare i provvedimenti necessari, quali la ricostituzione del patrimonio, la trasformazione dell’ente o lo scioglimento.
Qualora gli amministratori non provvedano, l’organo di controllo deve attivare i poteri previsti dall’ordinamento, fino alla convocazione dell’assemblea degli associati, assicurando la corretta gestione della fase patologica.
Particolare attenzione è dedicata anche alle ipotesi di scioglimento ed estinzione dell’ente. In tali circostanze, l’organo di controllo deve vigilare sull’accertamento tempestivo della causa di scioglimento, sulla limitazione della gestione alla sola conservazione del patrimonio e sulla corretta attivazione della procedura di devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.
Il presidio su tali profili si collega direttamente alla responsabilità dell’organo di controllo, che risponde dell’adempimento diligente dei propri doveri di vigilanza, secondo i principi generali dell’ordinamento civile e le disposizioni speciali del Codice del Terzo settore.
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