Enti di comodo al capolinea

Pubblicato il 26 maggio 2008 Il 31 maggio 2008 scade il termine per le società di comodo che vogliono rinunciare alla loro veste di società commerciali per fruire di una tassazione ridotta. La delibera di scioglimento o trasformazione delle società di persone o di capitali, non operative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, o quelle che, a tale data, si trovano nel primo periodo d’imposta devono essere presentate entro la data indicata. Infatti, possono fruire della procedura agevolata di scioglimento o trasformazione le società che deliberano l’operazione entro il quinto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, se coincidente con l’anno solare. Come sottolineato nella relazione tecnica al disegno di legge Finanziaria 2008, la consistente riduzione delle aliquote è finalizzata propria a incentivare lo scioglimento o la trasformazione di quelle società non operative che non hanno provveduto entro il precedente termine del 31 maggio 2007. Le aliquote delle imposte da versare, per l’anno 2008, sono passate dal 25 al 10% per la tassazione del reddito d’impresa e dal 10 al 5% per la distribuzione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria. La differenza impositivia ha lo scopo di agevolare il maggior numero possibile di aziende rispetto al passato. A tal proposito, l’agenzia delle Entrate ha negato alle società di comodo che hanno deliberato lo scioglimento agevolato entro il 31 maggio 2007, di fruire delle aliquote di imposta sostitutiva stabilite con la Finanziaria 2008. Oltre che al regime fiscale agevolato, anche il notevole inasprimento della disciplina prevista dall’articolo 30 della legge 724/94 potrebbe indurre, ora, alcuni contribuenti ad abbandonare la battaglia con il Fisco.
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