Fruibile la riduzione contributiva in edilizia per il 2023. Domande al via

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Fruibile la riduzione contributiva in edilizia per il 2023. Domande al via

C’è tempo fino al 15 maggio 2024 per inviare all’INPS le domande per l’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente ai periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023.

L’annuncio dell’Istituto, contenuto nella circolare n. 13 del 17 gennaio 2024, fa seguito all’attesa pubblicazione, il 10 gennaio 2024, nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del decreto 13 dicembre 2023 che conferma nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva a favore delle imprese edili per l’anno 2023.

Quali imprese hanno diritto all’agevolazione contributiva? Come possono ottenerla?

Di seguito tutte le risposte.

Riduzione contributiva in edilizia

L’agevolazione contributiva in parola è stata introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

In particolare, il comma 2 della predetta disposizione riconosce una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica da applicare limitatatamente agli operai occupati per 40 ore a settimana.

ATTENZIONE: L’agevolazione non spetta per i lavoratori a tempo parziale.

La misura di tale riduzione è soggetta a verifica annuale. Per l’anno 2023 è stata fissata nella misura dell’11,50% (decreto 13 dicembre 2023).

Quando si applica e quando no

La riduzione contributiva in edilizia spetta ai datori di lavoro classificati:

  • nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
  • caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

ATTENZIONE: L’agevolazione non si applica alle opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Per espressa previsione di legge, la riduzione si applica sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, con la sola eccezione, chiarisce l’INPS con la circolare n. 13 del 17 gennaio 2024, per il contributo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30% della retribuzione imponibile in base all’articolo 25, quarto comma, legge 21 dicembre 1978, n. 845), su cui non si applica.

La base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in base all'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e va determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Condizioni per beneficiarne

Può vedersi applicare la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023 il datore di lavoro:

  •  in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (articolo 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296), fermo restando il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • che ha rispettato le regole sancite dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile, regole che impongono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, se ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo;
  • non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Coordinamento con le altre agevolazioni

Per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023 la riduzione contributiva in edilizia non spetta

  • per l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile (under 30) (articolo 1, comma 100, legge 27 dicembre 2017, n. 205),
  • per l’esonero sperimentale per l’occupazione giovanile (under 36) (articolo 1, commi da 10 a 15, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 1, comma 297, legge 29 dicembre 2022, n. 197)
  • in presenza di contratti di solidarietà e limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario (circolare n. 269 del 30 ottobre 1995),
  • e, in genere, per i lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive non cumulabili con altri incentivi

Come ottenere il beneficio

Per anno 2023, i datori di lavoro edili, in possesso dei requisiti legittimanti, possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva fino al 15 maggio 2024 e con il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’INPS nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

L’INPS sottopone le domande ricevute a controllo automatizzato e fornisce l’esito entro il giorno successivo all’invio all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

Relativamente alle istanze definite con esito positivo viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024.

NOTA BENE: L’INPS fa presente al riguardo che in ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023.

Recupero in Uniemens

Concludiamo con le istruzioni da seguire per esporre lo sgravio nel flusso Uniemens.

La circolare n. 13 del 17 gennaio 2024 chiarisce che per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

In caso di matricole sospese o cessate, per il recupero degli arretrati per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione il datore di lavoro deve inviare domanda utilizzando la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente e allegando una dichiarazione.

Scarica qui il fac-simile di dichiarazione

L’INPS territoriale, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

NOTA BENE: Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024.

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