Enti di formazione: al via le domande per i contributi pubblici

Pubblicato il 17 gennaio 2023

Via libera alle domande di contributo, per l’anno 2023, agli enti privati che gestiscono attività formative di cui alla Legge n. 40/1987.

Le domande vanno presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro dal 16 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023, in formato digitale a mezzo PEC e con la documentazione prevista dalla Legge n. 40/87.

Prima di soffermarci sulle richieste di contributo è opportuno definire di quali contributi si tratta e a quale platea di beneficiari si rivolgono.

Contributi per gli enti formativi: a chi e quando spettano

La legge 14 febbraio 1987, n. 40 dispone la concessione di contributi pubblici a copertura delle spese generali di amministrazione sostenute per il coordinamento operativo a livello nazionale dagli enti privati gestori di attività formative, non coperte da contributi regionali.

A erogarli è il Ministero del lavoro sulla base delle richieste presentate dagli enti.

I contributi spettano agli enti privati che svolgono attività formative rientranti nell'ambito delle competenze statali.

Gli enti, per fruire dei contributi, devono:

Contributi per gli enti formativi: domanda per il 2023

Per ottenere i contributi in parola gli enti privati gestori di attività formative sono tenuti a presentare annualmente apposita domanda.

La richiesta va effettuata a copertura delle spese sostenute per le attività iniziate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene presentata l'istanza di contributo.

Pertanto per il contributo anno 2023 le attività annuali devono essere iniziate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Le modalità per la presentazione delle istanze sono stabilite dal decreto Ministeriale n. 107/2015.

Il Ministero del lavoro, con nota del 16 gennaio 2023, ha comunicato la riapertura dei termini per le domande 2023, fornendo la modulistica da utilizzare e le indicazioni operative da seguire.

La domanda dovrà essere presentata in formato digitale a mezzo PEC (Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it), su carta intestata dell’Ente, dal Legale Rappresentante dello stesso secondo il modulo ufficiale reso dal Ministero del lavoro.

Nella domanda l'Ente dovrà anche dichiarare se ha o meno presentato istanza anche per il contributo 2022.

Le domande di contributo, per essere ammissibili, dovranno essere corredate della seguente documentazione (punto 1 dell’“Elenco Documenti” allegato al decreto ministeriale n. 107/2015).

ELENCO DOCUMENTI” - 1. Documentazione inerente i requisiti di ammissibilità

La documentazione contabile (punto 2 dell’“Elenco Documenti”) potrà invece essere presentata anche successivamente alla domanda di contributo, ma, in ogni caso, prima dell’eventuale erogazione dell’acconto, insieme alla polizza fideiussoria.

 “ELENCO DOCUMENTI” - 2. Documentazione contabile

Il Ministero del lavoro ha fornito le indicazioni operative da seguire per la presentazione dell’istanza di contributo per l’anno 2023 chiarendo, in particolare, che le Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (DSAN) attestanti lo svolgimento delle attività formative di competenza statale devono essere compilate e presentate in formato elettronico, in pdf firmato digitalmente e in excel (quest'ultime devono essere accompagnate da una dichiarazione di conformità a quelle presentate in formato pdf) e seguendo le indicazioni fornite nelle “Note per la compilazione”, di cui all’allegato “Schede informative e DSAN” del D.M. n. 107/2015.

Le DSAN devono essere suddivise per singola amministrazione finanziatrice non tenendo conto della regione dove si è svolta l’attività formativa.

Contributi per gli enti formativi: criteri di erogazione

I contributi vengono assegnati sulla base dei seguenti criteri:

a) il 70% delle risorse all'attività formativa dichiarata/attestata;

b) il 20% delle risorse in base al numero di regioni nelle quali viene raggiunto un minimo di 100.000 ore/allievo annue in almeno tre tipi di qualifica diversi;

c) il 10% delle risorse in base al numero dei dipendenti della sede centrale.

Per gli enti che hanno già beneficiato del contributo in una o in entrambe delle due annualità precedenti si calcola la media tra i valori considerati ai fini dei relativi riparti e quelli dichiarati/verificati per l’annualità di riferimento.

Per gli enti che non hanno già beneficiato del contributo sono considerati i valori dichiarati/verificati nell’anno di riferimento.

La ripartizione del contributo, nel rispetto delle predette regole, sarà stabilita con apposito decreto del Ministero del Lavoro.

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