Enti locali, il commercialista nell’elenco dei revisori dei conti

Pubblicato il 30 maggio 2014 L’iscrizione dei commercialisti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è legittima, data la loro capacità di garantire terzietà e competenza.

Lo specifica la sentenza n. 2676/14 del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'Istituto nazionale dei revisori legali (Inrl), che chiedeva l’annullamento del decreto interministeriale Interno-Economia n. 23 del 15 febbraio 2012, recante la possibilità anche per i commercialisti non iscritti al Registro dei revisori di far parte dell’elenco da cui estrarre a sorte i nominativi dei revisori degli enti locali.

Secondo le motivazioni della sentenza: «l'attività di revisione contabile negli enti locali, così come del resto tutta l'attività di revisione pubblica, non rientra in realtà nel campo di applicazione della direttiva 2006/43/Ce».

La revisione degli enti locali, dunque, non risulta assoggetta alla disciplina del Dlgs n. 39/2010, di recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee, pertanto per i controlli negli enti locali non è necessario che i commercialisti siano iscritti anche al Registro dei revisori contabili tenuto dal ministero dell’Economia.

La possibilità di estrarre a sorte anche i commercialisti, per inserirli negli organi di controllo degli enti locali, non è considerata dal Consiglio di Stato lesiva delle garanzie di indipendenza affidate proprio al meccanismo di estrazione dall’elenco, essendo questo in grado di garantire l'esercizio del controllo in condizioni di assoluta imparzialità.
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