Enti terzo settore, individuati i criteri e limiti delle attività diverse

Pubblicato il 03 maggio 2021

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato il decreto riguardante l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore. Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

La notizia è stata fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il comunicato stampa del 30 aprile 2021, ufficializzando la sottoscrizione di uno dei decreti più attesi per il completamento della riforma del Terzo settore.

Enti terzo settore, strumentalità e secondarietà i tratti essenziali del decreto

Molte le novità contenute nel predetto decreto. Si tratta delle soglie quantitative per lo svolgimento di tali attività nonché dei tratti peculiari che dovranno caratterizzarle. A tal riguardo, la possibilità garantita dal Codice del Terzo settore (art. 6) non dovrà comunque snaturare la logica sottesa alla riforma che richiede lo svolgimento da parte dell’ETS in via principale delle attività di interesse generale.

Due i tratti essenziali delle attività diverse:

Il primo ricorre ogniqualvolta l’attività sia funzionalmente orientata alla realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente. A differenza dell’attuale regime Onlus viene, quindi, meno il requisito della diretta connessione rispetto alle attività istituzionali.

Con riferimento alla secondarietà, invece, occorrerà rispettare i due parametri quantitativi, da utilizzare alternativamente. Il decreto prevede, infatti, che i ricavi da attività diverse non dovranno essere superiori o al 30% delle entrate complessive dell’ente oppure al 66% dei costi complessivi. Criterio quest’ultimo che potrà essere adottato dalla maggior parte delle realtà associative prive di ricavi da attività di interesse generale.

Enti terzo settore, superamento dei limiti fissati nel decreto

In caso di superamento di tali limiti l’ente potrà “recuperare” nell’esercizio successivo adottando un rapporto tra attività secondarie e istituzionali in grado di “compensare” l’eccedenza maturata.

Ad esempio, se l’ente ottiene ricavi da attività diverse pari al 35% delle entrate complessive, nell’esercizio successivo dovrà avere un rapporto non superiore al 25% (anziché 30).

Per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, bisognerà ora attendere, come ultimo step, la firma del ministro dell’Economia.

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