Con la fatturazione elettronica, previsti precisi termini e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture. In particolare, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
I soggetti Iva possono, dunque, verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta. Se, invece, ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Con il presente intervento si cerca di fare chiarezza in tema di applicazione dell’imposta di bollo.
I presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, rinvenibili nelle disposizioni del DPR n. 642/1972, sono rimasti invariati. Ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A, parte I, al DPR 642/72, tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine vi sono “le fatture, note, conti e simili recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati, pure tramite terzi”.
La norma prevede una sostanziale alternatività tra Iva ed Imposta di bollo. A norma dell’art. 6 della Tabella B, allegata al DPR n. 642/72, infatti, non si applica l’imposta di bollo alle fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva. Laddove la fattura riguardi, invece, corrispettivi non assoggettati ad Iva, l’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro, se il documento supera la somma di 77,47 euro, salvo che non siano applicabili ulteriori specifiche esenzioni. In generale, sono soggette all’imposta di bollo le fatture riferite a:
Natura Operazione |
Norma Iva |
Operazioni escluse da Iva |
Art.15, DPR 633/72 |
Operazioni Esenti Iva |
Art.10, DPR 633/72 |
Operazioni Fuori Campo Iva per carenza del presupposto oggettivo o soggettivo |
Artt. 2, 3, 4, 5, DPR 633/72 |
Operazioni Fuori Campo Iva per carenza del presupposto territoriale |
Artt. da 7-bis a 7-septies DPR 633/72 o da 7-bis a 7-septies |
Operazioni non imponibili Iva: - cessioni assimilate alle esportazioni; - servizi internazionali (con esclusione dei servizi di trasporto relativi ad esportazioni) |
- Art. 8-bis DPR 633/72 - Art. 9. DPR 633/72 (con esclusione di art.9, co.2 DPR 633/72) |
Cessioni non imponibili ad esportatori abituali |
Art.8, comma 1, lett.c), DPR 633/72 |
Altre operazioni non imponibili:
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- Operazioni soggette al regime dei minimi - Operazioni soggette al regime forfettario |
- DL 98/2011 - legge 190/2014 |
Autofatture da regolarizzazione (se relative a operazioni che non comportano l’assolvimento di Iva) |
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Sono obbligati in solido, al pagamento dell’imposta e eventuali sanzioni amministrative, tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni dettate dal DPR 642/72, ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti. Chi riceve un documento non recante l’assolvimento dell’imposta di bollo quando, invece, sullo stesso è dovuta, è esente da ogni responsabilità solo se, entro 15 giorni dal ricevimento del documento, lo presenta alle Entrate e provvede a pagare la sola imposta.
Dunque, l’obbligato “principale” è chi forma, ovvero emette, il documento ma con una solidarietà da parte di chi lo riceve, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno soggetti Iva. Quanto alla responsabilità solidale di chi riceve la fattura elettronica, le disposizioni di cui sopra vanno coordinate con le disposizioni relative alle fatture elettroniche ed ai termini di versamento dell’imposta di bollo su dette fatture.
Al riguardo, con la circolare n. 14/E/2019, l’Agenzia ha precisato che:
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato, senza il pagamento di sanzioni e interessi:
Periodo emissione fatture |
Imposta di bollo dovuta |
Termine di versamento |
1° trimestre |
superiore a 5.000 euro |
31 maggio |
non superiore a 5.000 |
30 settembre |
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2° trimestre |
superiore a 5.000 euro |
30 settembre |
1° + 2° Trimestre |
non superiore a 5.000 euro |
30 novembre |
3° trimestre |
30 novembre |
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4° trimestre |
Fine febbraio anno successivo |
E’ possibile, per l’Agenzia delle Entrate, integrare le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. La norma avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, ma è solo con il D.M. 4.12.2020 e con il provvedimento 34958/E/2021 che ne viene data concreta attuazione.
Pertanto, a partire dalle fatture elettroniche emesse per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia comunica, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al termine del trimestre, l’avvenuta integrazione.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
I soggetti passivi Iva, dunque:
Il cedente/prestatore o l’intermediario che sia in possesso della delega al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche ovvero della delega al servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini iva, possono procedere alla “variazione” dei dati comunicati, qualora non ritenuti corretti, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo al termine del trimestre. Per il secondo trimestre detto termine slitta al 10 di settembre dell’anno di riferimento. Qualora le informazioni contenute nelle e-fatture inviate mediante SDI non siano sufficienti a consentire all'Amministrazione finanziaria l'integrazione delle stesse, quest'ultima potrà avvalersi delle procedure di verifica dell'imposta di bollo previste dal DPR 642/72.
L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, trasmesse tramite SDI e non scartate, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo. Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all’interno del file con .xml contenente la fattura elettronica emessa.
Nell’elenco vengono esposti anche gli elementi identificativi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, sempre se nei predetti documenti è valorizzato a “SI” il campo “Bollo virtuale”.
Anche i documenti elettronici con tipo documento “TD16” (emessi per l’integrazione di una fattura in reverse charge interno), che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag <BolloVirtuale>valorizzato con “SI”) vengono messi a disposizione nell’elenco A del cessionario/committente. L’elenco A non è modificabile da parte del contribuente o del dell’intermediario ma è utile ai fini del calcolo dell’imposta dovuta per ogni trimestre.
L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento.
Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
Nella guida delle Entrate, aggiornata a novembre 2024, viene, altresì, precisato che sono escluse le fatture elettroniche relative ai seguenti “Tipi documento”:
TIPI DOCUMENTO ESCLUSI |
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TD16 |
Integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 |
Integrazione/ autofattura per acquisto di servizi dall’estero |
TD18 |
Integrazione fattura per acquisto intracomunitario di beni |
TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, co.2 DPR 633/72 |
TD28 |
Acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea) |
Inoltre, vengono escluse le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori:
REGIMI FISCALI ESCLUSI |
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RF05 |
Vendita Sali e Tabacchi (art.74, co.1, DPR 633/72) |
RF06 |
Commercio di fiammiferi (art.74, co.1, DPR 633/72) |
RF07 |
Editoria (art.74, co.1, DPR 633/72) |
RF08 |
Gestione servizi telefonia pubblica (art.74 co.1, DPR 633/72) |
RF09 |
Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, co.1, DPR 633/72) |
RF10 |
Intrattenimenti, giochi ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 |
RF11 |
Agenzie viaggi e turismo (art.74ter, DPR 633/72) |
Si tratta di regimi “speciali” di applicazione dell’Iva che, pur non essendo esposta in fattura, viene comunque assolta. Quindi, secondo il generale criterio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo, questa non è dovuta sulle fatture che documentano operazioni rientranti in tali regimi.
Per quanto riguarda le autofatture (TD20), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.
Anche l’elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e può essere modificato dall’utente.
ULTERIORI ESCLUSIONI |
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Fatture tra aderenti a Gruppi Iva |
Non sono selezionate le fatture dove cedente o prestatore e cessionario o committente appartengono allo stesso Gruppo Iva |
Fatture tra PA |
Non sono selezionate le fatture dove sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente sono pubbliche amministrazioni (Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni nonché comunità montane). |
Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.
L’elenco B è modificabile direttamente da parte del cedente/prestatore o tramite un intermediario delegato utilizzando l’apposita funzionalità del servizio web all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi. Nel caso in cui il contribuente integri l’elenco B con gli estremi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.
Per quanto riguarda le modifiche “in aggiunta” delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si fa presente che:
Le modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Nella tabella che segue sono evidenziate le date degli step del nuovo sistema.
Periodo emissione fatture |
Messa a disposizione elenchi A e B |
Data limite modifiche elenco B |
Visualizzazione importo dovuto |
1° trimestre |
entro il 15 aprile |
entro il 30 aprile |
entro il 15 maggio |
2° trimestre |
entro il 15 luglio |
entro il 10 settembre |
entro il 20 settembre |
3° trimestre |
entro il 15 ottobre |
entro il 31 ottobre |
entro il 15 novembre |
4° trimestre |
15 gennaio anno successivo |
31 gennaio anno successivo |
15 febbraio anno successivo |
Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.
La modifica dell’Elenco B può essere eseguita:
L’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell’ultima modifica trasmessa. Se il contribuente versa il bollo per il trimestre entro la scadenza per la modifica dell’elenco B, successivamente al versamento viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell’elenco.
Scaduti i termini per procedere alle variazioni dell’elenco B le fatture elettroniche in esso contenute riporteranno l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, con possibilità di ottenere una stampa in PDF contenente detta informazione. Tale annotazione può essere visualizzata dal contribuente, o da un suo intermediario delegato, nel dettaglio della fattura nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Se necessaria, il contribuente può richiedere l’attestazione, prodotta in formato pdf/a, dell’assolvimento dell’imposta di bollo per una determinata fattura.
Secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento:
Anche se il conteggio in un trimestre precedente - e quindi l’anticipazione - dell’imposta di bollo relativa a fatture elettroniche da conteggiarsi nel trimestre successivo non configura una violazione, l’Agenzia invita a conformarsi alle regole indicate, in modo da evitare la costante “squadratura” tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia delle Entrate.
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata dal contribuente), l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.
Per le fatture elettroniche il versamento dell’imposta di bollo trova una sua specifica disciplina nell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 e può essere effettuato mediante apposita funzionalità presente nel servizio web che consente l’addebito diretto in conto corrente bancario o postale. In alternativa, è possibile procedere al versamento secondo quanto disposto dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, ovvero, mediante F24 telematico.
I codici tributo da utilizzare in F24 sono quelli stabiliti dalla risoluzione n. 42 del 9/04/2019:
Periodo di riferimento |
Termini di versamento |
Codici tributo |
I trimestre |
31 maggio |
2521 |
II trimestre |
30 settembre |
2522 |
III trimestre |
30 novembre |
2523 |
IV trimestre |
28 febbraio dell'anno successivo |
2524 |
I versamenti vanno eseguiti tenendo “distinti” i singoli trimestri ed evidenziando il corrispondente codice tributo anche se, relativamente al primo e secondo trimestre dell’anno, il versamento viene eseguito entro il termine del trimestre successivo ove l’imposta dovuta non superi i 5.000 euro. Quindi, se il primo trimestre viene pagato insieme al secondo trimestre, l’F24 dovrà essere compilato con i codici tributo 2521 e 2522 ciascuno per l’importo ad esso relativo.
In generale, in caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo è prevista (art. 25 del DPR n. 642/1972) una sanzione amministrativa da 1 a 5 volte l’imposta non versata.
Per quanto riguarda, invece, le fatture elettroniche è prevista una disciplina particolare in base alla quale, in caso di ritardato, omesso od insufficiente versamento rispetto all’importo dovuto, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, oltre all’importo dovuto per il bollo, l’importo degli interessi e della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 ridotta ad un terzo, purché il pagamento avvenga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Pertanto, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate:
Prima del ricevimento di detta comunicazione è anche possibile provvedere al ravvedimento degli importi non versati o tardivamente versati applicando le riduzioni previste per i ravvedimenti spontanei. La ricezione della comunicazione inibisce, in ogni caso, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Conformemente a quanto disposto dal cd. DLgs. “Adempimenti” (art. 22 del D.lgs. n. 1/2024) - al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite il potenziamento dell'offerta di servizi on line - è stato istituito, con il Provvedimento n. 422344/E/2024 un nuovo servizio web, denominato "CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche", che permette di richiedere assistenza per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle e-fatture. Il servizio permette l'intera gestione della richiesta di assistenza tramite canale telematico. Al termine della lavorazione, l'ufficio fornisce riscontro tramite lo stesso canale.
Quadro Normativo |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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