Equitalia ottempera al decreto del fare

Pubblicato il 03 luglio 2013 È con la nota del 1° luglio 2013 che l’agenzia di riscossione Equitalia dà seguito a quanto stabilito dal decreto del fare (Dl 69/2013).

Le novità del fare entrano in vigore alcune da subito altre dopo.

Si dovrà aspettare un decreto attuativo del Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del Dl, per l’estensione a 120 rate della dilazione per ragioni estranee alla responsabilità del debitore, che versa in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Entra subito in vigore, invece, la previsione della decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

Quanto ai sequestri:

- i beni strumentali indispensabili all'impresa o alla professione acquistano la pignorabilità relativa, ossia nei limiti del quinto del valore complessivo possibile solo se gli altri beni non sono sufficienti a coprire l'esposizione debitoria (anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro);

- sussiste il divieto di pignoramento dell'abitazione principale anche se vi sono pertinenze, purché la casa abbia destinazione d'uso catastale abitativa (il decreto si riferirebbe alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d’uso di fatto che presuppone la residenza anagrafica).

Su questo ultimo punto, riferito alle prime case, Equitalia, restando in attesa dei chiarimenti, impone agli agenti di astenersi anche dal procedere alla vendita all'incanto di case già pignorate, nella sussistenza delle condizioni introdotte con il Decreto. Stessa cosa per le attività esecutive, che devono essere sospese se il pignoramento riguardi l'unica abitazione principale posseduta, o se il debito a ruolo non superi 120.000 euro o ancora se non siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca.

Sono escluse le abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
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