Equo compenso avvocati: modifica al Codice deontologico forense in vigore

Pubblicato il 07 aprile 2026

Entra in vigore il 7 aprile 2026 la modifica dell’art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso avvocati, approvata con delibera CNF del 12 dicembre 2025 e poi sottoposta alla consultazione degli Ordini.

La modifica, definitivamente adottata con la delibera n. 959 del 23 gennaio 2026, è contenuta nel comunicato CNF pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026.

L’intervento normativo concernente le violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso si colloca nel solco della legge n. 49 del 2023, rafforzando, sul piano deontologico, i principi di correttezza e proporzionalità del compenso professionale dell’avvocato, con specifico riferimento ai rapporti regolati da convenzioni con determinati soggetti qualificati.

Le modifiche sono state adottate dopo l'istruttoria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avviata nei confronti del Consiglio Nazionale Forense (CNF), per verificare l’esistenza di una presunta intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

NOTA BENE: Come illustrato nella nota del CNF del 16 febbraio, la modifica entrerà in vigore il prossimo 7 aprile 2026, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il divieto di pattuire compensi non equi nei rapporti convenzionali  

Il nuovo comma 1 dell’articolo 25-bis stabilisce espressamente che, nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta.

Il compenso deve, inoltre, essere determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti, quando il rapporto è regolato da convenzioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività professionale, anche in forma associata o societaria, in favore di specifiche categorie di clienti.

I soggetti destinatari della disciplina sull’equo compenso  

La disposizione individua in modo puntuale i soggetti nei confronti dei quali opera il divieto di compensi non conformi ai criteri di equità. In particolare, la norma fa riferimento alle prestazioni rese in favore:

L’obbligo di informativa scritta a carico dell’avvocato  

Il comma 2 dell’articolo 25-bis introduce un obbligo informativo specifico nel caso in cui la convenzione, il contratto o qualsiasi altra forma di accordo sia predisposta esclusivamente dall’avvocato.

In tali ipotesi, il professionista è tenuto ad avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare, in ogni caso, i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di equo compenso. Il mancato rispetto di tali criteri comporta la nullità della pattuizione, come espressamente previsto dalla legge sull'equo compenso.

Ambito di applicazione ed esclusioni  

Il comma 3 chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, precisando che il divieto di compenso non equo e il correlato obbligo informativo non si applicano ai rapporti professionali instaurati con soggetti diversi da quelli espressamente individuati dal comma 1 dell’articolo 25-bis.

La previsione delimita in modo netto l’operatività delle regole deontologiche, evitando un’estensione generalizzata degli obblighi al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Il regime sanzionatorio disciplinare  

La modifica introdotta dal CNF assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare. In particolare:

Il rafforzamento del sistema sanzionatorio evidenzia la volontà dell’organo di autogoverno di assicurare un’effettiva tutela del principio di equo compenso, attribuendo alle relative disposizioni una concreta efficacia sul piano deontologico.

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