Equo indennizzo: per la competenza è rilevante la sede del giudice di merito

Pubblicato il 18 marzo 2010
Con ordinanza n. 6306 del 17 marzo, le Sezioni unite civili della Cassazione si sono pronunciate su di un regolamento di competenza sollevato in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

La nuova interpretazione seguita dalle Sezioni unite prevede che per ottenere l'indennizzo per la lentezza della giustizia occorre fare riferimento alla Corte d'appello del distretto dove si è svolta la causa di merito in oggetto; non più, quindi alla congestionata Corte d'appello di Roma. Per l'individuazione della competenza, in tale tipo di giudizi, – si legge nel testo della decisione – occorre considerare in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole; l'interpretazione prescelta dai giudici di legittimità “assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; ed al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuare il giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall'articolo 11 del Codice procedura penale ed è richiamato nel primo comma dell'articolo 3 della Legge” (Legge 24 marzo 2001, n. 89). Come già detto, grazie a questa lettura viene favorita la diffusione del contenzioso sull'intero sistema delle corti di appello, “anziché una sua elevata concentrazione su quella di Roma, resa possibile dal fatto di avervi sede gli organi di vertice dei diversi ordini giudiziari, ordinario e speciale”.
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