Il fatto che l’erede accetti l’eredità con beneficio d’inventario non comporta, di per sé, il venir meno della responsabilità patrimoniale dello stesso per i debiti, anche tributari, del de cuius.
Questo tipo di accettazione, infatti, fa sorgere il diritto a non rispondere al di là dei beni lasciati dal de cuius medesimo.
Colui che accetta con beneficio d’inventario, ossia, è erede che si differenzia da chi accetti puramente e semplicemente l’eredità, per la circostanza che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall’articolo 490, secondo comma, del Codice civile.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, nel testo della sentenza n. 23019 depositata l’11 novembre 2016.
Con questa decisione è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la statuizione di merito che aveva aderito all’opposizione di un contribuente, erede dell’originario debitore del Fisco, ad una cartella esattoriale.
L’opponente, in particolare, aveva sostenuto l’illegittimità della cartella in oggetto, in quanto l’amministrazione finanziaria non aveva tenuto conto del fatto che egli aveva accettato l’eredità col beneficio di inventario e, quindi - suo dire - non poteva essere obbligato verso l’Erario per tutte le somme pretese in forza di obbligazioni alle quali era del tutto estraneo.
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