Errore nella validazione: codice identificativo per rettifiche di Caf e professionisti

Pubblicato il 31 luglio 2015

Con la risoluzione n. 69 del 30 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice identificativo “73 – Contribuente”, utile ai Caf e professionisti che siano incorsi in errore nella validazione delle dichiarazioni e vogliano procedere alla rettifica, con sanzione amministrativa agevolata, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa (decreto legislativo sulle norme per la semplificazione - Dlgs 175/2014).

Più precisamente, si spiega che "in caso di trasmissione, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, della dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero della comunicazione, dei dati rettificati nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista è tenuto al versamento di una somma ridotta ..., se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre".

La rettifica può avvenire sia con comunicazione dei dati che con vera e propria dichiarazione rettificativa.

Il versamento deve essere effettuato con l'F24 utilizzando il codice tributo “8925”, relativo al ravvedimento operoso, indicando il contribuente con il codice identificativo appena istituito.

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