Errore reiterato Sì al ravvedimento con sanzione ridotta se non c'è frode

Pubblicato il 24 ottobre 2017

Con la risoluzione n. 131 del 23 ottobre 2017, l'Amministrazione finanziaria, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica, fornisce chiarimenti sulla possibilità per il contribuente di applicare l'istituto del ravvedimento operoso nel caso in cui, in sede di accertamento, emergesse un reato di omessa dichiarazione reiterato per annualità successive.

In particolare, l'istante aveva richiesto al Fisco indicazioni circa la corretta interpretazione della previsione contenuta nella circostanza attenuante di cui all'articolo 1, comma 4, del Decreto legislativo n. 471/1997, nel caso in cui l'infedeltà dichiarativa commessa risulti conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.

Tale errore è stato reiterato dal contribuente anche nelle annualità successive alla prima, a quella in cui l'ufficio era intervenuto e aveva qualificato tale violazione come “errore legato all'imputazione temporale di elementi negativi di reddito” tanto da portare all'emissione di un avviso di accertamento. Dall'attività accertativa era stata comminata la sanzione per infedele dichiarazione, ridotta di un terzo (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997).

Dal momento che la società contribuente ha commesso lo stesso errore anche in periodi d’imposta successivi a quello oggetto di accertamento, la stessa ha manifestato la volontà di “ravvedersi” e di usufruire della sanzione ridotta.

Omessa dichiarazione reiterata, con sanzione ridotta?

Alla domanda sollevata in sede di consulenza giuridica risponde la risoluzione n. 131/E/2017, che, al riguardo, specifica il tenore letterale del citato articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997, secondo il quale le circostante attenuanti riguardanti la disciplina dell'infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi si applicano solo se il contribuente non ha posto in essere condotte fraudolente.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate le riduzioni in esame possono essere applicate solo in sede di accertamento, con la conseguenza che il contribuente non può tenerne autonomamente conto per determinare la sanzione in caso di ravvedimento operoso.

“E ciò perché, presupposto per la riduzione, è la presenza di un’attività di controllo da parte degli organi accertatori, volta a verificare che l’infedeltà sia caratterizzata dall’elemento soggettivo della colpevolezza, dall’assenza di frode e costruita con una condotta non insidiosa per l’amministrazione finanziaria”.

Solo l'ufficio, infatti, può fare un'analisi delle irregolarità riscontrate per verificare l’esiguità dell’evasione e/o la scarsa insidiosità della condotta posta in essere.

Tale cautela non sussiste nel caso di specie, dove l'errore già riscontrato dall'ufficio per una annualità è stato reiterato anche per gli esercizi successivi. Il contribuente, inoltre, non è chiamato ad inquadrare la violazione commessa nella tipologia “errata imputazione temporale”, in quanto la stessa è stata già così qualificata dall’organo accertatore.

Pertanto – conclude la risoluzione in oggetto – in base alle suddette considerazioni, la società istante può autonomamente regolarizzare la violazione già contestata dall'Amministrazione finanziaria, riferita ad un periodo d'imposta precedente, ravvedendo la sanzione nella misura ridotta.

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