Esame avvocati durante il Covid. Decreto in Gazzetta

Pubblicato il 15 marzo 2021

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 62/2021, il Decreto-legge n. 31 del 13 marzo 2021 contenente “Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il provvedimento - approvato, su proposta del Ministro della giustizia Marta Cartabia, dal Consiglio dei Ministri di venerdì – introduce misure urgenti per svolgere l’esame avvocati nella sessione 2020 indetta con decreto ministeriale 14 settembre 2020, attesa l’emergenza epidemiologica Coronavirus in corso.

Il Decreto tiene conto del parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico, che aveva escluso, nei giorni scorsi, lo svolgimento in sicurezza delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato previste nei giorni 13, 14, 15 aprile 2021.

Esame Forense 2020: prove scritte sostituite da doppio orale

Si prevede, così, che le prove scritte siano sostituite da una prova orale, consistente nella soluzione di un caso di diritto sostanziale e processuale, e da una discussione su alcuni argomenti sulle materie di esame previste dall’ordinamento professionale attualmente vigente.

Prima prova orale

Per quanto riguarda la prima prova, essa avrà ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo. 

La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta, ognuno dei quali collocato all'interno di una busta distinta e numerata che verrà poi indicata dal candidato.

Per lo svolgimento della prova orale verrà assegnata complessivamente un'ora, i cui primi trenta minuti sono destinati all'esame preliminare del quesito (durante i quali il candidato potrà consultare codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato) e i successivi trenta minuti dedicati alla discussione.

Seconda prova orale

La seconda prova – a cui saranno ammessi i candidati che avranno conseguito, nella prima, un punteggio di almeno 18 punti - avrà una durata minima di quarantacinque e massima di sessanta minuti per ciascun candidato e si svolgerà a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima.

Essa consiste nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato tra quelle previste dall’ordinamento professionale attualmente vigente e nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

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