I contributi erogati in base al bando “Investimenti sostenibili 4.0”, per ristorare il beneficiario del costo sostenuto per l’acquisto di determinate categorie di immobilizzazioni, non possono ricevere il riconoscimento della detassazione prevista dall'art. 10-bis del Decreto Ristori.
Vediamo il perché nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 35 del 17 febbraio 2025.
Un'Istante ha segnalato che opera nel campo della produzione e vendita di sistemi di condizionamento e trattamento dell'aria. Durante il 2022, ha intrapreso un investimento per aggiornare la sua linea di produzione, installando una nuova linea nell'impianto.
Secondo il programma di investimento menzionato, sono state assegnate facilitazioni economiche in forma di contributo in conto impianti.
Considerando le disposizioni dell'articolo 10-bis del Decreto Ristori (DL n. 137/2020) riguardo l'esenzione fiscale di contributi e indennità legati all'emergenza Covid-19, l'Istante sollecita una definizione del trattamento fiscale appropriato per il contributo ricevuto, seguendo la partecipazione al Bando per Investimenti sostenibili 4.0, regolato dal D.M. del 10 febbraio 2022 e dal D.D. del 12 aprile 2022.
L'articolo 10 bis del DL n. 137/2020, noto come Decreto Ristori, considerando il principio generale che stabilisce che tutti i contributi e aiuti economici contribuiscono alla formazione del reddito imponibile per IRPEF/IRES e del valore della produzione per l'IRAP, ad eccezione di quelli per i quali è stata espressamente stabilita l'esenzione fiscale, introduce un regime di non imponibilità generalizzato per le imposte menzionate in relazione ai sussidi e alle indennità di qualsiasi tipo, erogati straordinariamente a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a beneficio di imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi.
In accordo con tale principio, diventa un requisito fondamentale per l'applicazione del regime di esenzione fiscale menzionato, la presenza di un "beneficio" che si traduca in un "vantaggio economico" concreto e valutabile, genericamente definito dalla normativa come "contributo" o "indennità". Questi termini si riferiscono a una somma che rappresenta un incremento di entrate o un contributo (totale o parziale) alla copertura di specifici costi, che rimangono a carico del beneficiario.
A tal proposito, è importante sottolineare che il trattamento fiscale dei contributi ricevuti dalle aziende varia in funzione dello scopo per cui sono stati concessi. In particolare, a seconda delle loro proprietà, si possono classificare in:
Nella vicenda prospettata, che ha portato alla risposta n. 35 del 17 febbraio 2025, interessano i contributi in conto impianti, i quali sono concessi in connessione a investimenti specifici e, come sottolineato nella Risoluzione n. 2/E del 2010, non producono né incrementi di bilancio né entrate, poiché contribuiscono a ridurre il costo fiscalmente ammesso dell'asset a cui sono correlati.
Questo implica che i contributi in conto impianti non presentano una rilevanza fiscale autonoma, ma sono distribuiti proporzionalmente alla durata utile del bene al quale sono destinati.
Nel caso specifico, i contributi in questione vengono assegnati conformemente al bando "Investimenti sostenibili 4.0", regolato dal Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2022. Conformemente all'articolo 8, comma 1, di tale decreto, i contributi sono erogati "sotto forma di contributo in conto impianti, destinati a coprire una percentuale massima nominale delle spese qualificate, che varia in base alla localizzazione dell'investimento e alle dimensioni delle aziende beneficiarie".
La tipologia di contributo menzionata agisce essenzialmente come una modifica al costo di acquisizione del bene per cui viene concesso. Questo avviene:
In entrambe le situazioni, l'applicazione della detassazione stabilita dall'articolo 10-bis del Decreto Ristori a un contributo in conto impianti, come quello considerato, potrebbe aumentare l'efficacia del contributo stesso.
Infatti, ciò permetterebbe al soggetto di beneficiare, dal punto di vista fiscale, di un ammortamento del costo del bene calcolato sempre sul valore totale prima di detrarre il contributo ricevuto per l'acquisto.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l'articolo 10-bis del Decreto Ristori non sia applicabile al contributo in conto impianti oggetto di discussione.
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