Esclusa la truffa, sequestro annullato

Pubblicato il 09 gennaio 2015 Con la sentenza n. 496 dell'8 gennaio 2015, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza con cui era stata disposta la misura del sequestro preventivo per i beni equivalenti al profitto asseritamente conseguito da un avvocato a seguito della consumazione del reato di truffa ai danni della pubblica amministrazione.

La Corte di legittimità ha accolto le doglianza dell'imputato con riferimento alla valutazione del fumus commissi delicti che, a detta dei giudici di merito, avrebbe legittimato la misura cautelare.

Nel caso in esame, in particolare, il Tribunale si era soffermato sul significato di una intercettazione omettendo, tuttavia, di esplicitare le ragioni per cui la base indiziaria di riferimento potesse ritenersi integrare la fattispecie contestata relativamente ai suoi elementi costitutivi.

Non era, ossia, dato comprendere in quale condotta fossero configurabili gli artifici e raggiri necessari alla integrazione del reato in questione.

Per la truffa va accertata la condotta fraudolenta

Nella specie - ha specificato la Suprema corte - il mero aggiramento delle regole della scelta del contraente concordato con il rappresentante della stazione appaltante non poteva costituire di per sé mezzo fraudolento, costituendo condotta eventualmente idonea ad integrare gli estremi della condotta di collusione, al più rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 353-bis c.p.
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