Esclusione dalla gara Poste responsabili

Pubblicato il 08 febbraio 2017

Mancato/ritardato recapito Responsabilità contrattuale

Il servizio postale è pienamente responsabile per il mancato recapito di una raccomandata, a meno che non provi che l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità di prestazione per causa ad esso non imputabile. Trattasi di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., in quanto il rapporto che si instaura tra Poste italiane s.p.a. e l’utente è di tipo contrattuale, con conseguente applicazione delle relative norme del codice civile.

Sulla scorta di detto principio, il Tribunale di Lecce ha condannato le Poste a risarcire il danno cagionato ad un’impresa, che per effetto del ritardato recapito del plico contenente l’offerta (oltre il termine di cui al bando), è stata esclusa dalla partecipazione ad una gara d’appalto.

Il danno è dipeso, a maggior ragione – secondo i giudici leccesi, con sentenza n. 399 del 31 gennaio 2017 -  dal fatto che la società offerente fosse in possesso di tutti i requisiti richiesi dal bando, sia tecnico organizzativi che economico finanziari. Inoltre aveva già lavorato in precedenza con il Comune appaltante; dunque è assai probabile che, se avesse potuto partecipare, si sarebbe aggiudicata la gara in questione.

Risarcimento Danno emergente e lucro cessante

Il risarcimento cui sono tenute le Poste, infine, è comprensivo sia del danno emergente (ovvero, le spese necessarie per partecipare alla gara), che del lucro cessante (ovvero, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l’attività professionale oggetto di gara, nonché il mancato incremento del proprio curriculum, con impossibilità di accrescere la propria capacità competitiva nel mercato).  

 

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