Esclusione del socio di una Sas

Pubblicato il 19 settembre 2025

Frequentemente si verificano controversie societarie che, qualora non risolvibili, conducono alla cessazione del rapporto societario. Pertanto, il recesso rappresenta una forma di scioglimento parziale del rapporto societario su iniziativa del socio.

In altri casi, la risoluzione del rapporto riguarda uno o più soci non per volontà degli stessi, ma per decisione della società. In tali situazioni, si parla di esclusione del socio anziché di recesso.

Società in accomandita semplice

La caratteristica distintiva di questo modello di società di persone risiede nella presenza di due categorie differenti di soci

Tale distinzione determina un’efficacia sostanziale sia nei rapporti interni tra i soci, sia nei confronti della società verso terzi. 

Infatti, oltre alla differente responsabilità attribuita alle diverse categorie di soci, si riscontra una corrispondente differenziazione anche nelle relazioni con i terzi.

Socio accomandatario

La figura del socio accomandatario è disciplinata dall’art. 2318, comma 1, del codice civile, che stabilisce come i soci accomandatari detengano i medesimi diritti e obblighi dei soci nelle società in nome collettivo. In linea generale, il socio accomandatario: 

Va sottolineato, inoltre, che, relativamente alla nomina dell’amministratore, l’atto costitutivo della SAS può prevedere, in conformità a quanto disposto dalla legge, modifiche riguardanti le modalità di nomina e revoca degli amministratori.

Socio accomandante

La categoria dei soci accomandanti si distingue dalle altre tipologie di soci sia per la responsabilità limitata alla sola quota di capitale sottoscritta, sia per l’impossibilità di assumere la carica di amministratore.

È importante chiarire che la responsabilità limitata non implica che i soci accomandanti siano responsabili verso i terzi per quanto conferito; essi rispondono esclusivamente nei confronti della società, in via surrogatoria e solo fino all’ammontare della quota sottoscritta ma non versata. Di conseguenza, risulta impropria l’affermazione secondo cui il socio accomandante risponde verso terzi unicamente per la quota sottoscritta.

Al socio accomandante sono precluse tutte le attività proprie del socio accomandatario; inoltre, la sua responsabilità è circoscritta alla quota di capitale sottoscritta secondo i limiti sopra indicati. Tuttavia, qualora venga dimostrato in modo oggettivo e incontrovertibile che il socio accomandante ha partecipato attivamente alla gestione della società, impartendo direttive e assumendo decisioni, egli potrà essere chiamato a rispondere nella stessa misura del socio accomandatario.

Cause che possono determinare l’esclusione del socio di società in accomandita semplice

Le cause per cui la società può deliberare l’esclusione di un socio sono previste all’art. 2286 del c.c., che è applicabile anche alla società in accomandita semplice.

Il testo normativo così dispone: “L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici”.

Pertanto, è possibile stabilire con chiarezza che i fatti che legittimano la società a deliberare l’esclusione di un socio possono essere classificati nelle seguenti categorie: 

Esclusione del socio

L’esclusione del socio dalla società, come precedentemente illustrato, equivale sostanzialmente allo scioglimento del singolo rapporto sociale. Tale esclusione può essere di due tipi:

L’esclusione di diritto si applica nel caso in cui il socio sia destinatario dell’apertura della liquidazione giudiziale oppure quando un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota. Va sottolineato che quest’ultima ipotesi è poco frequente, poiché la facoltà riconosciuta al creditore particolare del socio è applicabile solo in caso di proroga della durata della società stessa.

L’esclusione facoltativa rappresenta, sotto diversi aspetti, l’applicazione dei principi che regolano la risoluzione contrattuale. Pertanto, riprendendo le considerazioni già esposte, si può affermare che le gravi inadempienze richiamate dal codice riguardano non soltanto comportamenti del socio che rendono impossibile il raggiungimento degli scopi sociali, ma anche situazioni in cui tali inadempienze determinano un aggravio nella realizzazione degli stessi obiettivi. Sono considerate gravi anche l’appropriazione illecita degli utili sociali e l’assunzione di obbligazioni in nome e per conto della società senza averne i poteri.

In relazione all’interdizione o all’inabilitazione del socio nelle società di persone, è prevista la possibilità di escludere il socio interdetto o inabilitato per tutta la durata della misura limitativa.

Per quanto concerne l’impossibilità da parte del socio di eseguire il conferimento promesso, occorre precisare che tale impossibilità non configura un’inadempienza dolosa, essendo priva di colpa. Ad esempio, per cause non imputabili al socio, questi potrebbe trovarsi nell’impossibilità di svolgere l’attività promessa o subire il perimento della cosa destinata al conferimento prima del trasferimento della proprietà alla società.

Tuttavia, ai fini dell’esclusione del socio è necessario che l’inadempimento riguardi la totalità del conferimento promesso; una mancata corresponsione parziale non giustifica l’esclusione ma comporta una corrispondente riduzione della partecipazione agli utili sociali.

Procedimento di esclusione

In caso di esclusione facoltativa, è previsto un procedimento specifico da seguire. Prima di avviare tale processo, è indispensabile accertare il numero dei soci che costituiscono la compagine societaria.

Nel caso in cui la società sia composta da soli due soci, l’esclusione di uno di essi viene pronunciata dal tribunale su richiesta dell’altro socio. È altresì necessario considerare le conseguenze successive relative al ripristino della pluralità dei soci.

Qualora, invece, la compagine societaria comprenda più di due soci, l’esclusione viene decisa dalla maggioranza delle teste presenti e non in base alle quote di partecipazione al capitale sociale.

In linea con la dottrina prevalente, si ritiene che non sia necessaria una deliberazione collegiale poiché si tratta di una decisione e non di una deliberazione; pertanto, essa può essere adottata dalla maggioranza anche senza il consenso o la conoscenza del socio escluso. La decisione di esclusione deve essere comunicata al socio interessato ed entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla notifica. Da quel momento, il socio escluso perderà tutti i diritti derivanti dalla sua qualità di membro della società.

Liquidazione della quota del socio escluso

Analogamente agli altri casi in cui il rapporto sociale si risolve con riferimento a un unico socio, anche nell’ipotesi di esclusione, allo stesso compete la liquidazione della quota.

Tale liquidazione viene determinata sulla base della situazione patrimoniale della società alla data in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Il socio escluso non ha diritto alla restituzione del bene conferito, ma esclusivamente alla corresponsione di una somma da corrispondere entro sei mesi dalla data di scioglimento del rapporto stesso.

Effetti dell’esclusione del socio

Dopo aver fornito una panoramica preliminare, si evidenziano le situazioni ricorrenti che possono presentarsi in caso di esclusione di un socio all’interno di una società in accomandita semplice. Le considerazioni iniziali si concentrano principalmente sulla qualifica del socio da escludere.

Sulla base delle riflessioni finora esposte, è pacifico che l’esclusione del socio accomandante non comporta particolari criticità, anche nel caso di una compagine societaria costituita da un unico socio accomandatario e un unico socio accomandante.

Particolari approfondimenti sono necessari quando vi è un solo socio accomandatario e più soci accomandanti. È evidente che, nella società in accomandita semplice, data la distinzione prevista dalla legge tra le due categorie di soci, agli accomandatari spetta non solo il potere-dovere di gestire correttamente la società al fine del raggiungimento degli obiettivi sociali, ma anche l’obbligo di vigilare sul buon andamento dell’ente collettivo, prevenendo o intervenendo per superare eventuali difficoltà.

Si osserva, altresì, che è possibile deliberare l’esclusione dell’unico socio accomandatario in assenza di specifiche indicazioni legislative; infatti, l’articolo 2286 c.c., richiamato più volte, stabilisce soltanto che nelle società composte da due soli membri la decisione sull’esclusione compete al tribunale. Tale norma non presenta incompatibilità nemmeno nel caso in cui il soggetto escluso sia l’unico accomandatario, considerando la particolare struttura della società in accomandita semplice caratterizzata dalla presenza di due categorie distinte di soci. La disciplina risulta infatti conciliabile con i poteri di controllo attribuiti ai soci accomandanti.

Accertata tale possibilità - attuabile anche tramite riunione e deliberazione dei soli soci accomandanti - occorre valutare gli effetti derivanti da questa scelta nei confronti della società stessa. Tra le prime considerazioni rientrano quelle relative ai mandati, ai permessi e alle autorizzazioni intestati alla società, la quale esercita l’attività avvalendosi del requisito professionale posseduto dal socio accomandatario che funge anche da legale rappresentante.

Ulteriori problematiche potrebbero emergere tra i restanti soci accomandanti qualora nessuno intenda assumere tale qualifica o possieda i requisiti legali necessari per proseguire nell’attività intrapresa dalla società.

Conclusioni

I rapporti tra i soci si basano su un mutuo rispetto e fiducia nei rispettivi ruoli. Qualora tali fondamenti dovessero venire meno, potrebbero insorgere conflitti che, se non adeguatamente gestiti, rischiano di compromettere irreversibilmente la continuità della società.

In queste situazioni, è consigliabile invitare il socio interessato, quando possibile, a cedere la propria quota, evitando così di costringere gli altri soci a ricorrere a misure di esclusione. Alla luce di quanto sopra, risulta sempre opportuno valutare attentamente le conseguenze anche nel caso in cui si renda necessaria la liquidazione della società. Sebbene possa essere una decisione difficile, tale scelta potrebbe rivelarsi la più adeguata per evitare un semplice rinvio dell’inevitabile.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: secondo sì della Camera

19/09/2025

Inail: aggiornati i minimali e i massimali di rendita

19/09/2025

Certificatori Tcf: primi elenchi attivi e nuove regole CNDCEC

19/09/2025

Centralinisti telefonici non vedenti: nuove sanzioni per i datori di lavoro

19/09/2025

Salario minimo a tre vie: al via l’esame al Senato

19/09/2025

Incentivo al posticipo della pensione: esenzione fiscale per dipendenti pubblici

19/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy