Esclusione della gara. Pregresso inadempimento va valutato

Pubblicato il 10 agosto 2017

Non ogni inadempimento pregresso, per quanto grave e tale da aver condotto alla risoluzione di un precedente contratto d’appalto, giustifica l’esclusione della società concorrente dalla partecipazione alle gare successive, in assenza di una esplicita valutazione prognostica, da parte della stazione appaltante, circa la rilevanza e la gravità del precedente inadempimento (rispetto alla persistenza del rapporto di fiducia), nonché circa la capacità del concorrente medesimo di eseguire in maniera corretta le prestazioni oggetto del nuovo affidamento. Quest’ultimo, difatti, potrebbe presentare contenuti del tutto differenti da quello non correttamente adempiuto, così come i comportamenti a suo tempo addebitati al concorrente potrebbero apparire irrilevanti ai fini della stipula di un nuovo contratto, o costituire un’eccezione isolata nell'ambito di un curriculum altrimenti immacolato dell’operatore economico.

E’ in tal senso – si è espresso il Tar Toscana con sentenza n. 1011 del primo agosto 2017 – che va interpretato l’art. 80 comma 5 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Frontalieri. Corte di giustizia UE: stessi diritti dei lavoratori residenti

17/05/2024

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

CCNL Alimentari cooperative - Flash

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy