Non ogni inadempimento pregresso, per quanto grave e tale da aver condotto alla risoluzione di un precedente contratto d’appalto, giustifica l’esclusione della società concorrente dalla partecipazione alle gare successive, in assenza di una esplicita valutazione prognostica, da parte della stazione appaltante, circa la rilevanza e la gravità del precedente inadempimento (rispetto alla persistenza del rapporto di fiducia), nonché circa la capacità del concorrente medesimo di eseguire in maniera corretta le prestazioni oggetto del nuovo affidamento. Quest’ultimo, difatti, potrebbe presentare contenuti del tutto differenti da quello non correttamente adempiuto, così come i comportamenti a suo tempo addebitati al concorrente potrebbero apparire irrilevanti ai fini della stipula di un nuovo contratto, o costituire un’eccezione isolata nell'ambito di un curriculum altrimenti immacolato dell’operatore economico.
E’ in tal senso – si è espresso il Tar Toscana con sentenza n. 1011 del primo agosto 2017 – che va interpretato l’art. 80 comma 5 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016.
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