Ricorso in cassazione. Esclusa la legittimazione personale dell'imputato

Pubblicato il 18 settembre 2017

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, respingendo il ricorso di un imputato, ha chiarito come con Legge n. 103/2017 – di riforma del codice di procedura penale – che è intervenuta nel corpo dell’art. 571 c.p.p., il legislatore abbia inteso inequivocabilmente escludere la possibilità per l’imputato di presentare ricorso in cassazione personalmente, attribuendo il monopolio della redazione dell’atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi, ai difensori iscritti nell’Albo speciale della Corte di Cassazione. Permane invece la legittimazione personale dell’imputato, per le impugnazioni diverse dal ricorso in cassazione.

Per evitare il proliferarsi di ricorsi inammissibili

Tale intervento di riforma – spiegano gli Ermellini – come è emerso chiaramente dal dibattito parlamentare e dalle relazioni illustrative al disegno di legge, è finalizzato ad evitare il proliferarsi di ricorsi in cassazione (in netta crescita negli ultimi anni), mediante la proposizione di ricorsi “proposti personalmente” che sono spesso vocati alla declaratoria di inammissibilità, in quanto carenti di requisiti necessari di forma o di contenuto, in ragione della obiettiva incapacità del ricorrente di individuare i vizi di legittimità del provvedimento impugnato in un giudizio connotato da spiccato tecnicismo.

Nessuna illegittimità costituzionale, né contrasto con la Cedu

Bocciato parimenti il rilievo di illegittimità costituzionale sollevato dal ricorrente, in quanto - a parere dei Giudici Supremi, con sentenza n. 42062 del 15 settembre 2017 - secondo ormai consolidato orientamento, l’esclusione della legittimazione dell’imputato a sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, non comporta alcuna limitazione del pieno esercizio del diritto di impugnazione, ben potendo egli esercitarlo mediante l’ausilio tecnico del difensore a ciò appositamente legittimato.

E non regge nemmeno la teoria, avanzata dalla difesa, del preteso contrasto con la CEDU e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto a livello europeo non si ritiene indifettibile il diritto alla autodifesa, né tantomeno la presentazione personale del ricorso inanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che tale garanzia può essere soddisfatta anche mediante la previsione della sola difesa tecnica.

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