Esecutività del piano di riparto parziale. Ammissibile il ricorso per cassazione?

Pubblicato il 27 settembre 2019

Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno risposto a due quesiti sollevati in ordine alla esecutività del piano di riparto parziale e alla relativa ricorribilità.

Sezioni Unite su ammissibilità del ricorso straordinario

Una prima questione concerne la ricorribilità per cassazione del decreto del tribunale fallimentare che, affermando l’esecutività del piano di riparto, abbia negato il diritto all’accantonamento del quantum preteso da un creditore non ammesso al passivo ma che rivendichi, per altro titolo, la propria pretesa, da dichiarare in sede di riparto e, perciò, ove negata, da correggere con la relativa impugnazione.

In proposito è stato formulato il seguente quesito di diritto: “se sia ammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost., nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che, decidendo sul reclamo contro il provvedimento del giudice delegato, abbia ordinato l’esecuzione del piano di riparto parziale, avuto riguardo alla sua idoneità a stabilire, in maniera irreversibile o meno, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il diritto degli interessati ad ottenere gli accantonamenti nei casi previsti dall’art. 113 l. fall.”.

L’altra questione attiene, invece, al problema dell’immediata esecutività del piano di riparto ed in proposito è stato formulato il seguente quesito: “qualora, nelle more tra il deposito del piano di riparto parziale e l’attuazione della distribuzione, sorgano crediti di rango potiore, se tale piano possa, o addirittura debba, essere modificato e/o revocato, benché già esecutivo, ovvero se tale insorgenza ne determini di per sé l’inefficacia; in caso affermativo, resterebbe escluso il carattere della definitività del provvedimento e, quindi, la ricorribilità dello stesso ai sensi dell’art. 111, comma settimo Cost.”.

Decreto decisorio e definitivo, sì al ricorso straordinario

Il massimo Collegio di legittimità, con sentenza n. 24068 del 26 settembre 2019, dopo aver rilevato il contrasto interpretativo sussistente in materia, ha risposto alle domande formulando alcuni principi di diritto.

In primo luogo, la Suprema corte ha spiegato: “ il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall’art. 113 l.fall., si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, co. 7° Cost.”.

Reclami proponibili da qualunque controinteressato

A seguire, ha affermato che: “in tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale”.

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