Esecutività dopo esame di tutte le istanze

Pubblicato il 12 luglio 2016

Nell’ambito delle procedure fallimentari, la formazione dello stato passivo e il decreto di esecutività presuppongono il completamento dell’esame di tutte le domande di ammissione al passivo tempestivamente presentate.

La procedura di accertamento del passivo fallimentare, infatti, si chiude ed acquisisce rilevanza giuridica solo con il decreto di esecutività che sia stato emesso dopo l’esame di ogni istanza e la formazione dello stesso passivo.

Stato passivo esecutivo con unico decreto

Così, in relazione alle domande via via esaminate nella prima udienza e nelle successive udienze di rinvio, non possono essere adottati altrettanti decreti di esecutività, essendo unico il provvedimento contro il quale sono poi ammesse le eventuali impugnazioni allo stato passivo di cui all’articolo 98 della Legge fallimentare, e dalla cui data di deposito decorre il termine per l’opposizione per tutti i creditori.

E’ quanto da ultimo puntualizzato dalla Corte di cassazione accogliendo il ricorso promosso da una lavoratrice, avverso il provvedimento di rigetto della propria istanza di ammissione al passivo del fallimento di una Srl per crediti di lavoro, in quanto ritenuta “tardiva” poiché depositata dopo l’udienza di verifica.

No a plurimi provvedimenti

I giudici di merito, nella specie, avevano decretato detta tardività in quanto la domanda era stata depositata dopo un’udienza di verifica in cui era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive esaminate in quella stessa udienza ed erano state poi fissate successive udienze per la verifica di altre domande.

Il giudice delegato, ossia, aveva esaminato le domande di ammissione in una pluralità di udienze, dichiarando l’esecutività dello stato passivo al termine di ogni udienza di verifica, fino all’ultima udienza in cui aveva emesso l’ultimo decreto di esecutività.

La Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 14099 depositata l’11 luglio 2016, ha censurato detta procedura, aderendo alle doglianze allegate dalla ricorrente secondo la quale prima dell’esame di tutte le domande non era consentito procedere con la dichiarazione di esecutività.

Lo stato passivo, ossia, poteva essere reso esecutivo dal giudice delegato, con decreto depositato in cancelleria, solo una volta terminato l’esame di tutte le domande presentate e quindi, secondo il disposto degli articoli 93 e 96 della Legge fallimentare, di tutte le domande tempestive.

Istanza tardiva entro 12 mesi da deposito

E conseguentemente, il termine di dodici mesi entro il quale era possibile presentare istanza tardiva di ammissione decorreva dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, avvenuto dopo l’esame di “tutte le domande” con provvedimento che, si ripete, avrebbe dovuto essere unico anche se le istanze erano state esaminate in più udienze.

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