Esecuzioni: comunicazioni incomplete sanabili

Pubblicato il 14 febbraio 2018

Valide per il decorso del termine di opposizione agli atti esecutivi

Quando la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione non è completa, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

Questo qualora l'oggetto della comunicazione sia, comunque, sufficiente a fondare in capo al destinatario una “conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole”.

Così la Corte di cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 3430 del 13 febbraio 2018.

In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato l’applicabilità del principio enunciato in tutti i casi in cui la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta non in perfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura.

E’ il destinatario che deve attivarsi per la piena conoscenza dell’atto

A seguire, hanno anche precisato che, in tali ipotesi, spetta al destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione agli atti esecutivi e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese.

Incombe sull'opponente medesimo, in questo contesto, la dimostrazione, se del caso, dell'eventuale “inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa”.

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