Esente da imposta ipo-catastale la cessione di aree e opere di urbanizzazione

Pubblicato il 07 maggio 2014 Gli atti di cessione gratuita di aree e di opere di urbanizzazione a favore di un Comune, che in cambio non richiede al cedente alcun onere di urbanizzazione, oppure in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, scontano l’imposta di registro fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

La precisazione giunge dal Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 248-2014/T diffuso in data 6 maggio 2014, che analizza la fattispecie giuridica della cessione di aree a favore di un ente pubblico a scomputo dei contributi di urbanizzazione a seguito dell’entrata in vigore della nuova disposizione di legge sul Federalismo municipale (articolo 10, comma 4, Dlgs 23/2011) che, dal 1° gennaio 2014, ha disposto la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie sugli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto trasferimento di immobili.

Cessioni a scomputo di oneri di urbanizzazione considerate a titolo “gratuito”

Il Notariato, dopo aver inquadrato giuridicamente l’atto di cessione di un'area a scomputo degli oneri di urbanizzazione tra quelli “essenzialmente” a titolo gratuito - dato che le parti si limitano a istituire un “segmento negoziale” neutrale, che esclude un vero regolamento di interessi - ritiene opportuno precisare che ad esso si applicano le esenzioni previste proprio per gli atti a titolo gratuito.

Pertanto, ai fini del trattamento tributario, valgono le esenzioni di cui all'art. 32, Dpr 601/1973 (registro in misura fissa ed esenzione da ipo-catastali) che, invece, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni del Dlgs 23/2011 non trovano più applicazione con riferimento agli atti di trasferimento a titolo oneroso; non rendendosi allo stesso modo neanche applicabile la disciplina relativa all’imposta sulle donazioni e successioni.

Secondo lo studio, infatti, pur trattandosi di fattispecie ricondotte alle cessioni “gratuite” (non vi è corrispettivo in denaro) l’imposta di donazione non può essere applicata dato che le cessioni a scomputo di oneri di urbanizzazione sostituiscono la prestazione pecuniaria con una in “natura” finalizzata al pagamento degli oneri derivanti dall’attività di edificazione.
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