Esenzione Irap: chiarimenti per società con esercizio a cavallo e trasformazioni societarie

Pubblicato il 24 giugno 2021

Con due distinte risposte – nn. 425 e 434 del 2021 – vengono rese specificazioni in ordine alla misura introdotta dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e relativa alla sospensione del saldo del versamento Irap relativo al 2021, in scadenza al 30 giugno 2021.

Nella specie, tale decreto all’articolo 24 prevede la sospensione del versamento del saldo Irap, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, e della prima rata dell'acconto della medesima imposta, relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tale misura è stata presa per andare incontro ad imprese e professionisti colpiti dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria, ed è applicabile, con alcune eccezioni, ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TU, non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello incorso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (19 maggio 2020).

Esenzione Irap anche per società con esercizio a cavallo

Con risposta n. 425 del 22 giugno 2021 si afferma, condividendo la soluzione prospettata dal contribuente, che la società costituita nel 2019 e con primo esercizio sociale di durata pari a 15 mesi è ammessa a beneficiare della sospensione in parola.

Dunque, la disposizione del Decreto Rilancio trova spazio anche per società avviate nel 2019 che sicuramente non possono aver conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia di 250 milioni di euro nel periodo previsto.

Già con risoluzione n. 28/2020, con riferimento ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, è stato chiarito che i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta – saldo periodo precedente e 1^ rata dell'acconto – e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta – II^ rata dell'acconto.

Dunque, se il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 è il primo esercizio sociale, che va dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, il contribuente non è tenuto ad effettuare i versamenti in scadenza a giugno 2021.

Sempre nella stessa risposta n. 425/2021, viene chiarito che l'esenzione in argomento è da qualificare come aiuto di Stato; pertanto la società è tenuta a compilare il rigo IS201 del modello Irap 2021, con l’indicazione del codice aiuto generico 999.

Trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali

Con risposta n. 434 del 23 giugno 2021 viene affrontato il caso della trasformazione di una società di persone in una società di capitali: si precisa che l’operazione crea continuità ai fini della soggettività passiva Irap della società interessata.

Pertanto:

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