Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2026, viene individuata anche per il periodo d’imposta 2025 la platea delle associazioni senza fini di lucro che possono accedere al particolare regime agevolativo previsto dalla legge finanziaria 2007.
Il provvedimento si inserisce nel solco della disciplina dettata dall’articolo 1, comma 185, della legge n. 296/2006, norma che riconosce uno speciale trattamento fiscale agli enti impegnati nella realizzazione o nella partecipazione a manifestazioni di rilevante interesse storico, artistico e culturale, strettamente connesse agli usi e alle tradizioni delle comunità locali.
Si tratta di una misura che, nel tempo, ha assunto un valore che va oltre il semplice alleggerimento degli adempimenti tributari. La finalità perseguita dal legislatore è infatti quella di salvaguardare e valorizzare espressioni identitarie del territorio, sostenendo quegli organismi che contribuiscono a mantenere vive rievocazioni, celebrazioni, feste e manifestazioni che rappresentano una parte significativa del patrimonio culturale collettivo.
Il decreto ministeriale 11 marzo 2026 prende atto dell’istruttoria svolta dall’Agenzia delle entrate sulle istanze presentate dagli enti interessati e conferma che, anche per questa annualità, il costo complessivo dell’agevolazione resta entro il limite fissato dalla legge. La norma istitutiva, infatti, demanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di individuare annualmente i soggetti ammessi, nel rispetto di un onere massimo complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
Per l’anno d’imposta 2025, gli enti ammessi risultano essere 140. Il numero conferma la continuità di uno strumento che punta a riconoscere rilevanza fiscale ad attività che, pur non avendo finalità lucrative, svolgono una funzione culturale e sociale di particolare rilievo.
Il beneficio più noto è rappresentato dall’esenzione dall’Ires. Le associazioni ammesse vengono infatti equiparate, sotto questo profilo, ai soggetti esenti indicati dall’articolo 74, comma 1, del Tuir. Si tratta di un riconoscimento importante, che consente agli enti interessati di operare in un quadro fiscale alleggerito, coerente con la natura non commerciale delle attività svolte e con il valore pubblico delle manifestazioni organizzate o sostenute.
Accanto all’esenzione dall’imposta sul reddito delle società, la disciplina prevede anche ulteriori semplificazioni. In particolare, i soggetti che gestiscono le attività di tali enti non sono considerati sostituti d’imposta e risultano inoltre esonerati dagli obblighi contabili previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973. Il quadro agevolativo appare quindi articolato e non limitato al solo prelievo reddituale, ma esteso anche agli adempimenti amministrativi che normalmente gravano sugli enti.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il trattamento fiscale delle somme corrisposte in favore delle associazioni inserite nell’elenco. Le prestazioni e le erogazioni effettuate da persone fisiche a favore di tali enti vengono infatti considerate liberalità ai fini delle imposte sui redditi. Anche questo aspetto è coerente con la logica della disposizione: incentivare, seppure indirettamente, il sostegno privato ad attività che custodiscono e tramandano tradizioni radicate nelle comunità locali.
Le modalità di accesso al regime agevolativo sono disciplinate dal decreto ministeriale n. 228 del 2007, che detta le regole procedurali per la presentazione delle domande.
Gli enti e le associazioni interessate devono inoltrare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente con modalità telematica, nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 20 settembre di ciascun anno d’imposta.
La domanda deve essere predisposta utilizzando lo specifico software denominato “IstanzaBenefici_Associazioni”, con compilazione dell’apposito modello reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate insieme alla procedura informatica necessaria per l’invio.
Una volta ricevute le istanze, spetta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria procedere a una verifica puntuale della documentazione, accertare la presenza dei requisiti formali richiesti e predisporre, al termine dell’esame, l’elenco degli enti ritenuti idonei. Solo a seguito di questa attività istruttoria il Ministero può adottare il decreto annuale di individuazione dei beneficiari.
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