Esenzione Iva navi di alto mare

Pubblicato il 13 gennaio 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2 del 12 gennaio 2017, ha chiarito quale è la corretta interpretazione della nozione di "navi adibite alla navigazione in alto mare", rilevante per l'applicazione del regime di non imponibilità Iva di cui all'articolo 8-bis, lettera a, del Dpr 633/1972.

Si ricorda che il suddetto articolo recepisce nell'ordinamento nazionale quanto stabilito dal diritto europeo in materia di esenzione di alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle "navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciale, industriale e della pesca”.

Nella risoluzione n. 2/E/2017, l'Agenzia delle Entrate interviene definendo per la prima volta, a livello nazionale, l'espressione “nave adibita alla navigazione in alto mare”, affermando che con essa si deve intendere una nave che, con riferimento all'anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi oltre le 12 miglia marine. Tale condizione, inoltre, deve essere verificata per ciascun periodo d'imposta sulla base di documentazione ufficiale.

Dunque, le cessioni e le prestazioni di servizi che sono effettuate in favore di imbarcazioni che, nell’anno precedente, hanno rispettato le suddette condizioni possono beneficiare dell'esenzione Iva di cui all’articolo 8 bis, Dpr n. 633/1972.

Importante anche la precisazione resa con riferimento alle navi in fase di costruzione o che non hanno effettuato alcun viaggio in mare: la non imponibilità può applicarsi in via anticipata sulla base di una dichiarazione dell’armatore dalla quale risulti che la nave ultimata sarà utilizzata in alto mare per oltre il 70% dei viaggi, condizione da verificarsi entro l’anno successivo al varo della nave in mare, salvo variazioni in rettifica dell’imposta ex articolo 26 del Dpr 633/72.

 

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