Esenzione Iva solo se la cessione è “gratuita”

Pubblicato il 08 agosto 2008

Le risoluzioni n. 349/E e 350/E del 7 agosto 2008 rispondono a due istante di interpello presentate da due Comuni e specificano l’ambito di applicazione della disposizione prevista dall’articolo 10, n. 12 del Dpr 633/1972.

Nel documento di prassi n. 349/E, un Comune ha ceduto ad una cooperativa un’area edificabile, sulla quale si sarebbe dovuto realizzare un complesso edilizio residenziale e commerciale. Al termine dei lavori, la cooperativa si era impegnata a concedere al Comune, in comodato d’uso, un fabbricato destinato ad ufficio. Successivamente si è deciso di cedere gratuitamente il fabbricato.

Nella risoluzione n. 350/E, a seguito di un progetto di riqualificazione urbana concordato tra un Ente locale e una società proprietaria del terreno, quest’ultima si impegna a cedere gratuitamente, al termine dei lavori, una palazzina residenziale al Comune.

Dall’analisi condotta dai tecnici delle Entrate emerge che nessuna delle due cessioni è realmente “gratuita” e, quindi, non può usufruire dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, n. 12 del Dpr 633/72. I due accordi sono, in realtà, solo apparentemente privi di corrispettivo, in quanto essi servono ad estinguere una precedente obbligazione o si inseriscono nell’ambito di un rapporto più complesso. Infatti, la prima cessione è riconducibile ad un rapporto di natura sinallagmatica tra il Comune e la società che ha costruito il complesso immobiliare, mentre la seconda è una cessione a titolo onero dato che si inserisce nell’ambito di un rapporto giuridico che prevede specifici oneri per ciascuna delle due parti. In entrambi i casi, dunque, le operazioni devono essere normalmente assoggettate a Iva.

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