Esenzioni per scuole religiose conformi a Ue

Pubblicato il 17 febbraio 2017

L’Avvocato generale dell’Ue ha rassegnato le proprie conclusioni in ordine ad una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia da parte un giudice spagnolo, che chiedeva se l’esenzione fiscale accordata per determinate imposte da uno Stato membro a una comunità religiosa, in relazione anche ad attività che non hanno finalità strettamente religiose, costituisca o meno un aiuto di Stato vietato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concernente le regole sulla concorrenza.

Nel dettaglio, la questione era stata posta nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la richiesta avanzata dalla Chiesa cattolica, quale responsabile di una scuola religiosa spagnola, di rimborso di un’imposta comunale versata per la realizzazione di alcuni interventi edilizi su un edificio scolastico.

Alla Corte europea, quindi, era demandata la soluzione circa la legittimità delle varie esenzioni fiscali accordate dalla Spagna alla Chiesa cattolica, in forza di una convenzione internazionale conclusa nel 1979 con la Santa Sede.

Avvocato generale: esenzione se edificio non persegue finalità commerciali

L’Avvocato generale, Juliane Kokott, ha palesato, in proposito, la sua posizione, sottolineando che un’esenzione fiscale come quella in contestazione non può ritenersi un aiuto di Stato vietato, ai sensi della disposizione europea indicata, nella misura in cui riguarda un edificio scolastico utilizzato dalla Chiesa cattolica per erogare servizi di insegnamento, nell’ambito del compito di carattere sociale, culturale ed educativo affidatole.

Per contro, l’esenzione in oggetto potrebbe integrare una violazione delle norme comunitarie qualora l’edificio interessato venga utilizzato per finalità prettamente commerciali.

In definitiva – si legge nelle conclusioni rese il 16 febbraio 2017, nella causa C‑74/16 - “un’esenzione dall’imposta su costruzioni, impianti e opere, come quella riconosciuta alla Chiesa cattolica in base alla Convenzione del 3 gennaio 1979 tra lo Stato spagnolo e la Santa sede sulle questioni economiche, non viola il divieto di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui riguarda un edificio scolastico utilizzato dalla Chiesa cattolica per l’erogazione di servizi di insegnamento non a titolo commerciale ma nell’ambito del compito di carattere sociale, culturale ed educativo affidatole”.

La parola, ora, ai giudici europei.

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