Esercizio abusivo della professione. Tutela estesa per l'Ordine

Pubblicato il 23 agosto 2017

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nel confermare la condanna di un soggetto (in associazione con altri) per esercizio abusivo della professione di psicologo, ha ammesso la costituzione di parte civile del relativo Ordine professionale per il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dalla categoria, a tutela della quale l’Ordine è posto.

Risarcimento danni patrimoniali da concorrenza sleale

Tutela estesa, dunque, non solo ai danni morali, ma anche a quelli patrimoniali che, sia pure indirettamente, siano derivati ai professionisti dalla concorrenza sleale esercitata del soggetto non abilitato.

In tal senso gli stessi Giudici di merito hanno correttamente evidenziato – chiariscono gli Ermellini con sentenza n. 39339 del 22 agosto 2017 - come nell'atto di costituzione dell’Ordine degli Psicologi, risulti con chiarezza che il risarcimento sia stato richiesto “in relazione alla associazione finalizzata all'abusivo esercizio della professione, e quindi anche al reato fine”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inps, nuovo manuale di classificazione previdenziale

10/10/2025

IA: dal CNDCEC la clausola contrattuale tipo per i professionisti

10/10/2025

Anomalie IVA 2023: segnalazione per la compliance

10/10/2025

Intelligenza artificiale: al via il nuovo reato di deepfake

10/10/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi in vigore per aziende e professionisti

10/10/2025

Amianto e protezione dei lavoratori, cosa cambia

10/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy