Esercizio abusivo della professione. Tutela estesa per l'Ordine

Pubblicato il 23 agosto 2017

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nel confermare la condanna di un soggetto (in associazione con altri) per esercizio abusivo della professione di psicologo, ha ammesso la costituzione di parte civile del relativo Ordine professionale per il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dalla categoria, a tutela della quale l’Ordine è posto.

Risarcimento danni patrimoniali da concorrenza sleale

Tutela estesa, dunque, non solo ai danni morali, ma anche a quelli patrimoniali che, sia pure indirettamente, siano derivati ai professionisti dalla concorrenza sleale esercitata del soggetto non abilitato.

In tal senso gli stessi Giudici di merito hanno correttamente evidenziato – chiariscono gli Ermellini con sentenza n. 39339 del 22 agosto 2017 - come nell'atto di costituzione dell’Ordine degli Psicologi, risulti con chiarezza che il risarcimento sia stato richiesto “in relazione alla associazione finalizzata all'abusivo esercizio della professione, e quindi anche al reato fine”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Whistleblowing: ok del Garante alle Linee guida ANAC

28/11/2025

Credito: sospensione dei mutui e tutele per le donne vittime di violenza di genere

28/11/2025

Contratti di solidarietà industriali, sgravio contributivo: domanda per il 2025

28/11/2025

CCNL Metalmeccanica industria - Ipotesi di accordo del 22/11/2025

28/11/2025

Divieto di cumulo Transizione 4.0 e 5.0: obbligo di risposta al GSE

28/11/2025

Obbligo POS 2026: niente collegamento per mostre, fiere ed esposizioni

28/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy