Esercizio professione forense Nuove regole

Pubblicato il 14 aprile 2016

A partire dal 22 aprile 2016 entreranno in vigore le nuove modalità di accertamento dell'esercizio della professione di avvocato, contenute nel Decreto del ministero della Giustizia n. 47 del 25 febbraio 2016.

Sul “Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense”, contenuto nel citato decreto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2016, sono stati precedentemente acquisiti i pareri del Consiglio nazionale forense, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

A seguire, il dettaglio delle novità maggiormente rilevanti.

Esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente

Modalità accertamento

Nella prima parte del testo di Regolamento vengono illustrate le nuove modalità di accertamento dell’esercizio della professione di avvocato.

Viene prescritto, in primo luogo, che spetta al Consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, verificare, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo - anche con riferimento a coloro che risultano iscritti alla sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti - la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

La verifica non viene svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo.

Requisiti richiesti 

Perché il professionista possa dire di aver svolto l’attività nei termini sopra riferiti è richiesto che il medesimo:

Tutte dette condizioni devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le eventuali esenzioni personali riconosciute.

La documentazione a riprova del possesso delle condizioni indicate va presentata mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Viene, inoltre, specificato che l'obbligo della copertura assicurativa decorre, in ogni caso, dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della Legge ordinamentale forense (Legge n. 247/2012).

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, il ministero della Giustizia provvederà ad adottare un decreto sulle modalità attraverso cui ciascun Ordine circondariali potrà individuare, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione.

Cancellazione dall'Albo 

L’accertata mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’assenza della dimostrazione della sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi determina la cancellazione dall’Albo.

Prima della relativa deliberazione, il Consiglio dell'Ordine circondariale, deve comunque invitare l'avvocato, a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato potrà anche essere ascoltato personalmente se ne faccia richiesta.

Un volta deliberata, la cancellazione viene notificata all'interessato entro i successivi quindici giorni.

Impugnazioni 

Prevedendo l’espressa applicazione dell'articolo 17, comma 14, nonché, per quanto di ragione, del comma 18 del predetto articolo 17 e dell'articolo 36, comma 7 della Legge n. 247/2012, viene sancito che l’interessato possa presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della cancellazione.

Rimozione dagli elenchi 

Con la cancellazione dell'avvocato dall'Albo si determina, altresì, la rimozione del medesimo dagli elenchi e registri istituiti presso ciascun Consiglio dell'Ordine ai sensi dell’articolo 15 della Legge dell’ordinamento forense, elenchi ai quali lo stesso sia eventualmente iscritto al momento della cancellazione.

Questo, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attività professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.

L’avvocato cancellato, per contro, viene iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e) della Legge n. 247/2012, espressamente destinato agli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa e agli avvocati cancellati proprio per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.

Possibilità di nuova iscrizione 

Nel regolamento viene, infine, prescritto che l'avvocato cancellato dall'Albo per mancanza dei requisiti relativi alla titolarità di partita Iva, di locali e di almeno un'utenza telefonica, di Pec e di polizza assicurativa avrà comunque diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

Nei casi, invece, in cui l’avvocato sia stato cancellato per non aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno o non aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale, non potrà esservi una nuova iscrizione prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione sia divenuta esecutiva.

 

Quadro Normativo

Decreto del ministero della Giustizia n. 47 del 25 febbraio 2016

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

 

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