L’esonero contributivo per le imprese di navigazione è il tema della della circolare Inps n. 129 del 25 settembre 2025; si tratta di una disciplina che trova fondamento in un quadro normativo stratificato, che parte dal decreto legge n. 457 del 30 dicembre 1997, passa attraverso le modifiche introdotte dall’articolo 41 del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, e si completa con la decisione della Commissione Europea SA.111368 del 7 maggio 2025.
Il decreto legge n. 457/1997, convertito nella legge n. 30 del 27 febbraio 1998, ha rappresentato il primo passo verso la costruzione di un sistema di incentivi fiscali e contributivi volto a sostenere il settore del trasporto marittimo internazionale e a tutelare l’occupazione dei marittimi.
Tra le principali misure introdotte dal decreto si ricordano:
Il regime configurato dal decreto legge n. 457/1997 costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e, come tale, ha richiesto la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ottenuta nel 1998 e successivamente prorogata negli anni.
A distanza di oltre vent’anni dall’adozione del decreto originario, l’evoluzione del quadro normativo e le richieste della Commissione europea hanno reso necessario un aggiornamento: con l’articolo 41 del decreto legge n. 144/2022, convertito nella legge n. 175/2022, sono state introdotte infatti modifiche sostanziali al regime delle agevolazioni marittime.
In particolare, l’articolo ha esteso i benefici fiscali e contributivi anche alle:
La disposizione ha introdotto il nuovo articolo 6 ter nel decreto legge n. 457/1997, che rappresenta oggi il punto di riferimento normativo per le imprese armatoriali che intendono usufruire dell’esonero contributivo.
Tale ampliamento rispondeva a precisi impegni assunti dall’Italia nei confronti delle istituzioni comunitarie per garantire un regime compatibile con le regole sugli aiuti di Stato e con gli orientamenti marittimi europei.
L’ultima tappa fondamentale del quadro normativo è rappresentata dalla decisione della Commissione Europea SA.111368 del 7 maggio 2025, con la quale è stata autorizzata la reintroduzione del regime di aiuti a favore delle imprese di navigazione.
La Commissione ha riconosciuto la compatibilità del sistema con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, confermando che le misure italiane rispettano i criteri stabiliti negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi.
In particolare, la Commissione ha valutato positivamente:
Con questa decisione, il regime italiano ha ottenuto il necessario via libera europeo, consentendo alle imprese di navigazione di applicare concretamente l’esonero contributivo a partire dal 2025.
Vediamo ora nel dettaglio le istruzioni oggetto della circolare n. 129 del 25 settembre 2025.
La circolare chiarisce innanzitutto l’estensione delle agevolazioni contributive per il settore marittimo, già previste dal decreto legge n. 457/1997, ad un più ampio numero di imprese e tipologie di navi.
Con l’introduzione dell’articolo 6-ter nel decreto legge n. 457/1997 ad opera dell’articolo 41 del decreto-legge n. 144/2022 si è, come sopra accennato, ampliato il perimetro soggettivo e oggettivo dei benefici, consentendo a un numero maggiore di operatori economici di usufruire dell’esonero contributivo previsto per i marittimi.
L’esonero contributivo può essere riconosciuto a due principali categorie di imprese armatoriali: quelle residenti in Italia e quelle non residenti ma con stabile organizzazione sul territorio nazionale.
Per imprese residenti si intendono le società di navigazione che, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione centrale in Italia, oppure l’oggetto principale della loro attività è situato nel territorio italiano.
Queste imprese sono tradizionalmente destinatarie delle agevolazioni già introdotte dal Registro Internazionale istituito nel 1997 ma, con l’estensione operata dal legislatore nel 2022, la platea dei beneficiari non è più limitata esclusivamente alle navi iscritte in tale registro nazionale ma comprende anche unità appartenenti ad altri registri europei, purché ricorrano determinate condizioni.
Imprese di navigazione non residenti con stabile organizzazione in Italia
La normativa riconosce i benefici anche alle imprese non residenti che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione, così come definita dall’articolo 162 del TUIR.
La “stabile organizzazione” si configura come una sede fissa di affari attraverso cui un’impresa estera esercita in tutto o in parte la propria attività sul territorio italiano.
Può trattarsi, ad esempio, di un ufficio amministrativo, una succursale, o una struttura commerciale e operativa collegata alla gestione delle navi.
NOTA BENE: la sola attività svolta da un raccomandatario marittimo o da un mediatore marittimo non è sufficiente a configurare una stabile organizzazione. In assenza di una sede fissa di affari in Italia, quindi, l’impresa non residente non può accedere alle agevolazioni contributive.
Il secondo elemento di ampliamento riguarda le tipologie di navi che possono accedere al beneficio. La circolare chiarisce che rientrano nell’esonero le navi iscritte nei registri degli Stati membri dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), nonché quelle che battono bandiera di tali Stati.
Questa estensione è stata introdotta per assicurare conformità al diritto europeo, evitando discriminazioni tra bandiere e garantendo uniformità di trattamento tra imprese italiane e comunitarie.
Navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE
Le navi iscritte nei registri marittimi degli Stati membri UE o SEE sono ammesse al beneficio a condizione che siano adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali o ad attività a essi assimilate.
Questa previsione mira a includere, oltre al Registro Internazionale italiano, gli equivalenti registri degli altri Paesi membri, riconoscendone la piena validità ai fini dell’agevolazione.
In tal modo, un’impresa che utilizza navi registrate in Grecia, Spagna o Norvegia, ad esempio, può godere dello stesso trattamento riservato alle navi italiane, purché siano rispettate le condizioni operative previste dalla legge.
Navi battenti bandiera UE/SEE
Rientrano tra le navi agevolabili anche quelle che battono bandiera di Stati UE o SEE, indipendentemente dal registro di iscrizione.
Il principio di base è quello della “legge della bandiera”, consolidato anche nel regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che attribuisce allo Stato di bandiera la competenza sulla legislazione applicabile ai marittimi.
In questo contesto, l’Italia riconosce la possibilità di estendere l’esonero contributivo anche a navi non registrate nel Registro Internazionale italiano, purché siano battenti bandiera comunitaria e adibite ad attività commerciali.
Si tratta di una scelta che garantisce neutralità concorrenziale e favorisce l’integrazione del mercato marittimo europeo.
La circolare specifica in modo dettagliato anche le categorie di navi che possono beneficiare dell’esonero, ampliando il concetto di trasporto marittimo anche ad attività strettamente collegate o assimilabili.
Oltre alle navi tradizionalmente dedicate al trasporto di passeggeri o merci tra porti, o tra porti e strutture offshore, rientrano tra le attività assimilate:
Tutte queste navi devono essere preventivamente annotate in un apposito elenco istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale n. 300 del 21 novembre 2023. Solo a seguito dell’autorizzazione ministeriale l’impresa può accedere all’esonero contributivo.
L’accesso all’esonero contributivo per le imprese di navigazione non è automatico ma è subordinato al rispetto di specifiche condizioni normative e operative previste dall’articolo 6 ter del decreto legge n. 457/1997 e che riguardano sia gli aspetti tecnici relativi alla composizione dell’equipaggio e alle tabelle di armamento, sia gli elementi contrattuali connessi all’applicazione della contrattazione collettiva nazionale.
Requisiti normativi generali
I principali requisiti richiesti alle imprese di navigazione sono:
Composizione minima dell’equipaggio
Un primo requisito riguarda la composizione minima dell’equipaggio imbarcato sulle navi ammesse al beneficio: le imprese di navigazione devono garantire che il numero e la qualifica del personale a bordo rispettino quanto stabilito dalle tabelle d’armamento approvate dalle autorità competenti.
Per le navi battenti bandiera italiana, tali tabelle sono rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e definiscono con precisione:
Per le navi battenti bandiera di altri Stati UE o SEE, le tabelle minime di armamento sono rilasciate direttamente dallo Stato di bandiera, in conformità con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dalle norme dell’Unione europea. In tali casi, l’Italia si limita a riconoscere le certificazioni rilasciate dal Paese di registrazione della nave, evitando duplicazioni burocratiche.
Le tabelle di armamento, strumento tecnico che formalizza la composizione dell’equipaggio, hanno valore vincolante per le imprese e rappresentano un requisito imprescindibile per l’accesso all’esonero contributivo.
Il mancato rispetto delle tabelle di armamento può determinare:
Limiti per i servizi di cabotaggio
Un altro aspetto centrale per l’accesso al beneficio è il rispetto delle regole in materia di cabotaggio, ossia il trasporto di merci e passeggeri tra porti situati nello stesso Stato.
Secondo l’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 457/1997, le navi iscritte nel Registro Internazionale (e, per estensione, quelle ammesse al nuovo elenco UE/SEE) non possono effettuare servizi di cabotaggio riservati, salvo specifiche deroghe.
Le principali limitazioni sono:
Una deroga temporanea è stata introdotta dall’articolo 36, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, che consente di stipulare accordi collettivi per derogare, per un periodo massimo di tre mesi, alle limitazioni previste, mantenendo comunque il diritto alle agevolazioni contributive.
Oltre agli aspetti tecnici, un ruolo decisivo è svolto dalle condizioni contrattuali applicate ai marittimi.
Il contratto di arruolamento regola il rapporto di lavoro del marittimo durante il periodo di imbarco, ha una durata determinata e si estingue al momento dello sbarco con la contestuale liquidazione del TFR e degli altri elementi retributivi maturati (ferie, riposi compensativi, indennità).
Nel caso dei marittimi italiani e di quelli dell’UE residenti in Italia, il contratto di arruolamento deve essere integrato con l’applicazione del CCNL per il settore privato dell’industria armatoriale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Per i marittimi non residenti nell’UE o imbarcati su navi battenti bandiera estera, si applica la legislazione scelta dalle parti nel contratto di arruolamento, a condizione che siano rispettati gli standard minimi internazionali in materia di diritti dei lavoratori marittimi.
Applicazione del CCNL industria armatoriale
L’applicazione del CCNL dell’industria armatoriale privata è un requisito imprescindibile per le imprese che intendono beneficiare dell’esonero.
La contrattazione collettiva non solo tutela i lavoratori, ma rappresenta anche una condizione posta dalla Commissione europea per considerare compatibile il regime agevolativo con le regole sugli aiuti di Stato.
Infatti, il riconoscimento dell’esonero è subordinato al rispetto delle condizioni economiche, salariali e assicurative stabilite dai contratti collettivi, evitando così fenomeni di dumping sociale o contrattuale.
Regole per i marittimi italiani ed europei
Il regime differenzia l’applicazione in base alla nazionalità e residenza dei marittimi.
In tutti i casi, il rispetto delle condizioni minime è necessario per l’accesso all’agevolazione contributiva.
Continuità di rapporto di lavoro
Un aspetto peculiare del settore marittimo è la Continuità di Rapporto di Lavoro (CRL): a differenza del contratto di arruolamento tradizionale, la CRL prevede infatti che il marittimo, una volta sbarcato, non perda il rapporto di lavoro con l’impresa ma entri in un periodo di riposo a terra, retribuito, corrispondente ai giorni maturati durante l’imbarco (festivi, ferie, riposi compensativi).
Ai fini dell’esonero contributivo, anche la retribuzione corrisposta durante i periodi di CRL è coperta dal beneficio, quindi l’impresa armatoriale non versa contributi previdenziali e assistenziali neppure per i periodi di riposo post-imbarco a condizione che i marittimi abbiano svolto l’attività su navi annotate nell’elenco delle unità agevolabili.
La circolare Inps n. 129 del 25 settembre 2025 chiarisce in modo dettagliato quali siano i lavoratori marittimi interessati dall’esonero contributivo, quali obblighi previdenziali e assistenziali vengano coinvolti e quali procedure le imprese armatoriali debbano seguire per accedere correttamente al beneficio.
L’agevolazione non ha carattere generalizzato: riguarda infatti esclusivamente i marittimi italiani ed europei residenti in Italia, imbarcati su navi annotate nell’elenco istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rientranti nelle categorie definite dalla normativa.
Marittimi italiani ed europei residenti in Italia
Il regime di esonero contributivo si applica innanzitutto ai marittimi italiani e ai marittimi comunitari residenti in Italia, che risultano soggetti al sistema di sicurezza sociale italiano.
Questa scelta risponde a due esigenze fondamentali:
Il requisito della residenza è quindi determinante: i marittimi extracomunitari o comunitari non residenti in Italia possono rientrare nell’esonero solo se ricorrono le condizioni specifiche previste dal Regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione europea.
Secondo l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento:
Ne deriva che un marittimo italiano imbarcato su una nave battente bandiera spagnola resta soggetto al sistema italiano se la retribuzione gli viene corrisposta da un’impresa con sede in Italia o se risiede in Italia.
Rientrano nell’esonero i seguenti contributi:
Resta escluso dall’esonero il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare (0,30%); questo fondo, istituito con decreto interministeriale n. 90401/2015 e modificato nel 2023, ha la funzione di erogare prestazioni di sostegno al reddito nei casi di sospensione o cessazione involontaria del lavoro.
La decorrenza dell’esonero contributivo è strettamente collegata alla data di autorizzazione all’annotazione della nave nell’elenco istituito dal DM n. 300/2023.Da quel momento, l’impresa può beneficiare dell’esonero a partire dal periodo di paga in corso.
Esempio pratico: se una nave viene annotata il 15 marzo 2025, l’esonero decorre dal periodo di paga di marzo 2025, includendo le retribuzioni corrisposte da quella data in poi.
Per accedere all’esonero, le imprese armatoriali devono aprire una matricola contributiva specifica per ciascuna nave.
Richiesta di matricola contributiva e documentazione
L’impresa deve presentare domanda di iscrizione telematica tramite la procedura “Iscrizione e Variazione Azienda”, allegando il provvedimento di autorizzazione all’annotazione della nave rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Codici autorizzazione da utilizzare
Alle matricole contributive delle navi annotate vengono attribuiti specifici codici autorizzazione:
Le imprese devono esporre i lavoratori interessati tramite il flusso Uniemens, rispettando specifici codici e modalità operative.
Codici lavoratore
I marittimi vanno indicati con i seguenti codici:
Nuovi codici causale
Per segnalare l’applicazione dell’esonero, deve essere utilizzato il nuovo codice causale EMIM, che significa “Esonero marittimi imbarcati su navi annotate nell’elenco art. 6-ter DL 457/97”.
Modalità di esposizione del conguaglio
Nei flussi Uniemens devono essere indicati gli arretrati tramite i nuovi codici:
Questo consente di recuperare i contributi già versati a partire da dicembre 2023, entro i termini fissati per i flussi di ottobre, novembre e dicembre 2025
|
Tipologia di contributo |
Aliquota (%) |
Inclusione nell’esonero |
Note operative |
|---|---|---|---|
|
IVS – Invalidità, Vecchiaia e Superstiti |
33,00% |
Incluso |
Contribuzione pensionistica principale |
|
NASpI – Assicurazione Sociale per l’Impiego |
1,31% + 1,40%* |
Incluso |
Comprende addizionale per contratti a termine e maggiorazioni per rinnovi |
|
Contributo art. 25 L. 854/1978 |
0,30% |
Incluso |
Fondo specifico di settore |
|
Fondo di garanzia TFR (L. 297/1982) |
0,20% |
Incluso |
Copertura in caso di insolvenza del datore di lavoro |
|
Malattia |
2,22% |
Incluso |
Contributo per indennità di malattia |
|
Maternità |
0,46% |
Incluso |
Contributo a sostegno della maternità |
|
Ex CUAF – Cassa Unica Assegni Familiari |
0,68% |
Incluso |
Contributo per assegni al nucleo familiare |
|
Fondo di solidarietà bilaterale settore marittimo (Solimare) |
0,30% |
Escluso |
Non rientra nell’esonero, obbligatorio per legge |
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