L’incentivazione della parità di genere rappresenta una priorità nell’ambito delle politiche pubbliche per il lavoro, la coesione sociale e la crescita sostenibile.
In particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedica un’attenzione specifica alla promozione dell’uguaglianza di genere nei contesti lavorativi, anche attraverso strumenti normativi e incentivi economici.
In tale contesto si inserisce la misura introdotta dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che prevede un esonero contributivo strutturale a beneficio delle aziende che ottengano la certificazione della parità di genere, in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022.
L’articolo 5 della legge n. 162/2021 riconosce un beneficio contributivo pari all’1% dei contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun codice fiscale aziendale.
La misura ha, come detto, carattere strutturale ed è volta a premiare concretamente le imprese che adottano pratiche aziendali volte alla promozione dell’equità tra uomini e donne.
La certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008, sulla base della UNI/PdR 125:2022 che definisce gli indicatori di performance (KPI) per la valutazione del livello di maturità dell’organizzazione in materia di parità di genere.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, a prescindere da:
Sono invece espressamente esclusi:
Per accedere all’esonero, l’azienda deve:
La certificazione ha validità triennale, deve risultare attiva al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso al beneficio, viene rilasciata da enti accreditati e prevede la valutazione di sei aree strategiche attraverso KPI misurabili e oggettivi.
Ogni area è associata a indicatori quantitativi e qualitativi, che l’ente di certificazione verifica attraverso audit documentali e interviste.
Con messaggio n. 4479 del 31 dicembre 2024, l’Inps ha comunicato l’attivazione della procedura “SGRAVIO PAR_GEN”, accessibile tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
L’istanza può essere presentata dai seguenti soggetti:
L’istanza va trasmessa entro il 30 aprile 2025, con riferimento alle certificazioni ottenute entro il 31 dicembre 2024.
Le domande rimangono in stato di “trasmesse” fino a una elaborazione massiva post-scadenza, dopodiché l’INPS comunica l’esito e, in caso positivo, autorizza la fruizione dell’esonero.
La compilazione dell’istanza richiede l’inserimento di informazioni puntuali e congrue.
Attenzione: la retribuzione media mensile globale è il valore aggregato delle retribuzioni mensili complessive della forza lavoro nel periodo di validità della certificazione, non la media per singolo lavoratore.
Il beneficio è calcolato su base annua, parametrato mensilmente, in relazione al periodo di validità della certificazione e alla forza lavoro effettiva.
Esempio 1 – Piccola impresa
Esempio 2 – Media impresa
Esempio 3 – Grande impresa
A seguito dell’approvazione dell’istanza, l’Inps attribuisce il codice autorizzazione “CA 4R”, che consente la fruizione dell’esonero mediante esposizione nei flussi UniEmens mensili.
L’esonero decorre dal mese di rilascio della certificazione, e può essere fruito fino a un massimo di 36 mesi, nei limiti dell’importo massimo annuo.
Il datore di lavoro può recuperare le mensilità precedenti alla data di autorizzazione, a condizione che rientrino nel periodo di validità della certificazione. In tal caso si utilizza il codice causale “L239”: “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere – articolo 5, legge n. 162/2021”.
L’azienda beneficiaria deve conservare la documentazione probatoria per eventuali verifiche ispettive.
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