L’art. 20, comma 1, Decreto Aiuti-Bis, ha innalzato di 1,2 punti percentuali l’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti per il periodo di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. L’esonero, già varato nella misura di 0,8 punti percentuali dalla legge di Bilancio 2022, passa, dunque, a 2 punti percentuali per il secondo semestre dell’anno 2022.
L’Istituto previdenziale, facendo seguito alla Circolare n. 43/2022, ha reso note, con la pubblicazione del messaggio 26 settembre 2022, le istruzioni operative per l’esposizione delle predette quote di esonero, modificando i codici di conguaglio dei flussi Uniemens rispetto a quanto precedentemente stabilito con la legge di Bilancio. Dal mese di ottobre, infatti, vengono istituiti i nuovi codici L094 ed L095, rispettivamente relativi alle nuove disposizioni in commento per l’attribuzione sulla mensilità corrente e sul rateo di tredicesima mensilità, mentre per le integrazioni all’applicazione dell’esonero pari a 0,8 punti percentuali, e quindi sulla differenza di 1,2 punti percentuali, ci sarà tempo fino alla denuncia contributiva di dicembre 2022.
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