Espropriazione dell’immobile in comunione. Metà della somma ricavata al coniuge non debitore

Pubblicato il 25 marzo 2013 Con la sentenza n. 6575 del 14 marzo 2013, la Terza sezione civile della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una donna, coniuge del socio accomandatario di una Sas in fallimento, avverso l’ordinanza di vendita di un immobile che la stessa aveva in comproprietà col marito e che era stato pignorato dai creditori di quest’ultimo nell’ambito della procedura concorsuale.

Nel testo della decisione, la Suprema corte ha sottolineato che “la comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”.

La comunione legale tra i coniugi – precisa la Corte - costituisce, nella interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente, “una comunione senza quote”, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia; essa può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi, i quali, tra l'altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale, con atti dalla forma solenne opponibili ai terzi soltanto con l'annotazione formale a margine dell'atto di matrimonio.

La quota, in definitiva, non è un elemento strutturale della proprietà e, “nei rapporti coi terzi, ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INAIL: operativo il nuovo servizio online “Istanza di rateazione” per debiti contributivi

13/05/2026

Corte Costituzionale: retroattiva la lex mitior per le sanzioni amministrative

13/05/2026

Magistrati onorari: illegittima la rinuncia ai diritti UE dopo la stabilizzazione

13/05/2026

CPB 2026-2027: approvata la nuova metodologia per i soggetti ISA

13/05/2026

Fondi interprofessionali 2026: nuove Linee Guida su governance e formazione

13/05/2026

Equo compenso editori, via libera dalla Corte UE

13/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy