Espropriazioni Equitalia, i chiarimenti del Mef sui pignoramenti di prime case

Pubblicato il 08 maggio 2014 Le garanzie previste dal Dl del “Fare” sui pignoramenti di prime case sono valide solo per Equitalia e non hanno effetto retroattivo. Pertanto, sono legittime le espropriazioni degli immobili già pignorati fino alla data del 22 giugno 2013 (entrata in vigore del Decreto legge n.69/2013).

La precisazione giunge dal sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, nel corso del question time del 7 maggio in Commissione finanze alla Camera, in risposta all'interrogazione presentata da Giovanni Paglia.

Le tutele del Dl "Fare" e i limiti validi per Equitalia

L’art 52 del Dl 69/2013 prevede che non deve essere dato ulteriore corso alle espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore del Dl n. 69 se:

l'immobile espropriato è l'unico di proprietà del debitore ed è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
se l'importo del credito complessivo per cui si procede non supera 120 mila euro;
se non è stata iscritta preventivamente l'ipoteca di cui all'art. 77 del dpr 602/1973;
se non sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell’ipoteca senza che il debito sia estinto.

Nella direttiva del 1° luglio 2013 Equitalia aveva spiegato come avrebbe applicato le nuove misure, chiedendo, al contempo, agli organi istituzionali chiarimenti circa l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni e sospendendo, nel frattempo, le espropriazioni immobiliari in corso.

Il Mef precisa ora che, con la conversione in legge del Dl 69/2013, non è stata disposta alcuna deroga rispetto al principio di retroattività, per cui non esiste alcuna previsione di legge scritta secondo cui le nuove regole più favorevoli per il contribuente possano essere applicate anche per il passato. A questo punto, dunque, sono da considerarsi leciti gli interventi di espropriazione effettuati da Equitalia fino al giorno precedente l’entrata in vigore del decreto del “Fare”.

Ancora, il Dl 69/2013 non ha poi introdotto – secondo il Mef – un divieto assoluto di promuovere l’azione esecutiva, dato che tale limite riguarda solo l'agente della riscossione, anche se poi a quest'ultimo è stata lasciata la facoltà di intervenire sempre e comunque nell'azione esecutiva promossa da un altro creditore.
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