Estesa l’esenzione dall’Irap ai piccoli imprenditori senza autonoma organizzazione

Pubblicato il 14 ottobre 2010 La Corte di cassazione, con le sentenze nn. 21122, 21123 e 21124 depositate il 13 ottobre 2010, apre all’esenzione Irap al piccolo imprenditore sprovvisto di autonoma organizzazione. Nelle sentenze citate l’equiparazione con il lavoratore autonomo è fatta nei confronti di un tassista, un coltivatore diretto e un artigiano. Dunque, dichiarare un reddito d'impresa o di lavoro autonomo è una questione che non rileva ai fini dell'Irap.

Con la dicitura piccoli imprenditori la pronuncia si riferisce ai coltivatori diretti del fondo, agli artigiani, ai piccoli commercianti e a coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. Il requisito della mancanza di autonoma organizzazione deve essere rilevato dai giudici di merito e l'onere della prova resta a carico del contribuente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy