Estesi i contratti di solidarietà

Pubblicato il 10 ottobre 2006

Con circolare 104, del 5 ottobre 2006, l’Inps informa che le riduzioni contributive per i contratti di solidarietà difensiva stipulati entro il 31 dicembre 2002 saranno riconosciute anche se l’istanza è stata presentata dopo tale data.

Il beneficio è previsto dall’articolo 6, comma 4, della legge 608/96, per tutti gli accordi di solidarietà successivi al 31 ottobre 1997, comunque stipulati entro il 31 dicembre 2002. Esso riconosce ai datori che stipulano il contratto di solidarietà con intervento della Cassa integrazione straordinaria, il diritto ad una riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale - limitatamente ai lavoratori interessati all’abbattimento d’orario in misura superiore al 20 per cento - con erogazione dell’integrazione salariale straordinaria in misura del 25 per cento, elevata al 35 nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30 per cento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy