Estesi i contratti di solidarietà

Pubblicato il 10 ottobre 2006

Con circolare 104, del 5 ottobre 2006, l’Inps informa che le riduzioni contributive per i contratti di solidarietà difensiva stipulati entro il 31 dicembre 2002 saranno riconosciute anche se l’istanza è stata presentata dopo tale data.

Il beneficio è previsto dall’articolo 6, comma 4, della legge 608/96, per tutti gli accordi di solidarietà successivi al 31 ottobre 1997, comunque stipulati entro il 31 dicembre 2002. Esso riconosce ai datori che stipulano il contratto di solidarietà con intervento della Cassa integrazione straordinaria, il diritto ad una riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale - limitatamente ai lavoratori interessati all’abbattimento d’orario in misura superiore al 20 per cento - con erogazione dell’integrazione salariale straordinaria in misura del 25 per cento, elevata al 35 nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30 per cento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy