Estradizione anche in assenza di misure coercitive

Pubblicato il 06 gennaio 2015 Sussistono le condizioni per l’estradizione anche se lo Stato che deve provvedere alla consegna, non preveda l’applicazione di misure coercitive per il reato per cui si procede.

Questo principio è stato enunciato con sentenza n. 52 del 2015 depositata il 20 dicembre 2014, con cui la Corte di Cassazione ha disposto, su richiesta dello Stato cipriota, l’estradizione di una donna accusata del reato di sottrazione di minori.

Affinché sussistano le condizioni per la consegna, ha stabilito infatti la Cassazione, è sufficiente che entrambi gli Stati interessati (richiedente e richiesto) prevedano nel proprio ordinamento la fattispecie di reato per cui si procede, senza che rilevi l’eventuale diversità del trattamento sanzionatorio, del titolo o di ulteriori elementi previsti per la configurabilità del reato medesimo.

L’unica condizione richiesta ed ampiamente rispettata nel caso qui in esame, è il limite edittale di pena fissato dalla legge dello Stato richiedente.

Pertanto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che l’ordinamento che abbia richiesto di provvedere alla consegna, come in questo caso, non contempli la possibilità di applicare misure coercitive in relazione alla fattispecie incriminatrice per cui si procede.
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