Estradizione. Misura coercitiva provvisoria da revocare alla scadenza dei 40 giorni

Pubblicato il 26 febbraio 2013 La Suprema corte di cassazione, con la sentenza n. 9092 del 25 febbraio 2013, ha sottolineato come, ai sensi di quanto disposto dalla Convenzione europea di estradizione, ove sia stata applicata provvisoriamente una misura coercitiva a norma dell’articolo 715 Codice di procedura penale prima che la domanda di estradizione sia pervenuta, questa deve essere revocata “qualora alla scadenza del termine massimo decorrente dal giorno dell’arresto (da computare nel termine) non sia stata indirizzata dal ministero della Giustizia della Parte richiedente al ministero della giustizia italiano o per via diplomatica la domanda di estradizione, corredata dai documenti giustificativi, nulla rilevando che detta domanda sia pervenuta nel detto termine all’organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o ad altra autorità diversa dal ministero della Giustizia o dal ministero degli Esteri (o sue rappresentanze)”.

Se ne desume che il termine massimo di 40 giorni per il ricevimento della richiesta di estradizione da parte dello Stato straniero decorre dal giorno stesso della misura detentiva e “non da quello della comunicazione alla Parte richiedente”.
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