L’estratto di ruolo ha valore di prova anche se all'intimazione di pagamento non è seguita la notifica della cartella esattoriale.
E’ quanto, in sintesi, affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo le ragioni di un contribuente, cui erano state notificate svariate intimazioni di pagamento per omesso pagamento di tributi e contributi di varia natura. Avverso dette intimazioni, il contribuente contestava alla concessionaria l’inesistenza della notifica delle relative cartelle esattoriali
Ma secondo la Cassazione, l’estratto di ruolo può essere a tal fine sufficiente, non costituendo esso una mera sintesi del ruolo medesimo, a discrezione del soggetto che lo ha formato, bensì la fedele riproduzione della parte relativa alle pretese impositive azionate con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare del credito.
Ne consegue – conclude la Corte con sentenza n. 11794 del 9 giugno 2016 - che anche il solo estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, nonché della verifica sulla giurisdizione del giudice adito.
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