Etilometro senza prova della revisione? Via la condanna

Pubblicato il 20 settembre 2019

La Cassazione cambia orientamento in tema di guida in stato di ebbrezza rilevata tramite etilometro e relativo onere probatorio nel processo penale.

Lo ha fatto alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale di cui alla pronuncia n. 113/2015, già recepito dalla giurisprudenza civile.

Prova del regolare funzionamento alla pubblica accusa

Con la sentenza n. 38618 del 19 settembre 2019, la Quarta sezione penale ha stabilito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, una volta che l’alcoltest risulti positivo, spetta alla pubblica accusa l’onere di fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.

E’ stato così ribaltato il consolidato orientamento ai sensi del quale, quando l’alcoltest risulta positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria al detto accertamento.

Nella decisione, gli Ermellini hanno spiegato che la giurisprudenza, finora, aveva privilegiato le esigenze di tutela della sicurezza stradale, a fronte dell’interesse dell’imputato ad ottenere tutela in presenza di accertamenti automatici effettuati da apparecchi, quali gli autovelox o gli etilometri, dei quali spesso le amministrazioni non sono in grado di dimostrare l’aggiornata taratura della funzionalità.

Così, l’orientamento tradizionale di ritenere sufficiente l’omologazione dello strumento ha comportato il gravoso onere in capo al privato, sia in sede civile che penale, di dimostrare la sussistenza, nel caso concreto, di un difetto di funzionamento. Prova tanto più difficoltosa tenuto conto della disponibilità dell’apparecchio in capo alla Pa.

Etilometro: omologazione non basta serve la revisione

La Consulta, quindi, con la sentenza n. 113 citata enunciava un canone di razionalità pratica, sottolineando la soggezione di qualsiasi apparecchio, specie se elettronico, ad invecchiamento e a variazioni delle caratteristiche.

La mancata manutenzione di tali strumenti, infatti, appariva intrinsecamente irragionevole, incidendo l’obsolescenza e il deterioramento sull’affidabilità delle apparecchiature medesime, in un settore di particolare rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.

Da qui l’esigenza di ritenere non sufficiente la sola omologazione dell’apparecchio utilizzato ma di considerare indispensabile la prova della revisione del medesimo.

Principi, questi, che la Suprema corte ha ricordato affermati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di autovelox nonché estesi dalla giurisprudenza civile in relazione all’etilometro, tanto che non vi sarebbe ragione di non riconoscerli anche in sede penale.

In definitiva, nell’ambito di un procedimento penale in cui era contestata la guida sotto l’effetto dell’alcol, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, ritenendo fondato il motivo con cui egli aveva dedotto che, nella specie, l’etilometro utilizzato risultava solo omologato e che l’onere di dimostrare la revisione di detto strumento spettava alla pubblica accusa.

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