Evasione fiscale e contributiva. Il reato tributario assorbe la truffa ai danni dello Stato

Pubblicato il 02 febbraio 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 5477 depositata l’1 febbraio 2013 – il patrimonio dell’imprenditore a cui venga contestata sia un’evasione fiscale Iva, Irpeg e Irap che un’evasione contributiva va sottoposto a confisca per equivalente esclusivamente con riferimento alla parte relativa alle imposte non pagate e, quindi, all’evasione fiscale in senso stretto.

Per la Suprema corte, infatti, il reato di truffa ai danni dello Stato viene assorbito nei reati tributari medesimi essendo configurabile – si legge nel testo della decisione – “un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (articolo 640, comma secondo, n. 1, Codice penale) in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del secondo trimestre 2025

08/07/2025

Studio associato: rimborsi auto deducibili al 100% se il professionista usa il suo mezzo

08/07/2025

Riduzione del tasso medio per prevenzione: modello OT23 2026

08/07/2025

Vendita totale di quote: no a riqualificazione come cessione d'azienda

08/07/2025

Regime forfetario ammesso senza rinuncia al regime del margine

08/07/2025

Energia. Via libera UE al programma “Energy Release 2.0”

08/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy