Evasione fiscale e contributiva. Il reato tributario assorbe la truffa ai danni dello Stato

Pubblicato il 02 febbraio 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 5477 depositata l’1 febbraio 2013 – il patrimonio dell’imprenditore a cui venga contestata sia un’evasione fiscale Iva, Irpeg e Irap che un’evasione contributiva va sottoposto a confisca per equivalente esclusivamente con riferimento alla parte relativa alle imposte non pagate e, quindi, all’evasione fiscale in senso stretto.

Per la Suprema corte, infatti, il reato di truffa ai danni dello Stato viene assorbito nei reati tributari medesimi essendo configurabile – si legge nel testo della decisione – “un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (articolo 640, comma secondo, n. 1, Codice penale) in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni”.
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